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Interessi di mora
Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Prima di stipulare un contratto di mutuo o sottoscrivere un prestito è opportuno fare i conti con la propria disponibilità economica e dunque con la capacità di rimborso delle somme dovute entro le scadenze prestabilite. Se, infatti, si registra un'inadempienza contrattuale da parte del debitore o un mancato o tardivo pagamento di una o più rate, l'istituto di credito si tutela mediante l'applicazione della penale sugli importi scaduti, ossia gli interessi di mora.
Gli interessi di mora scattano in maniera automatica e si calcolano a partire dal giorno in cui doveva avvenire il pagamento; non è necessario che siano le parti a provarne l'esistenza o l'ammontare. Più passano i giorni, maggiore sarà la cifra totale della sanzione.
Come si calcolano
Gli interessi di mora hanno una funzionalità sanzionatoria. Rappresentano una sorta di risarcimento per il danno provocato dal ritardo del pagamento. Gli interessi di mora vanno, infatti, corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Non è necessario, inoltre, che il creditore debba dimostrare il danno subìto.
Gli interessi di mora vengono calcolati in misura maggiore rispetto al tasso pattuito nel contratto del finanziamento in misura di 2 e 4 punti percentuali.
La formula matematica per il calcolo è la seguente:
- Importo dovuto x tasso di mora x numero di giorni di interessi maturati : 365
Il quoziente 365 è fisso mentre da una banca all'altra potrebbe variare il tasso di mora.
Alcuni istituti di credito, inoltre, risultano più tolleranti nei confronti di un pagatore ritardatario, altri invece sono più intransigenti e scelgono una multa più alta con tempi di richiamo inferiori.
Naturalmente non si deve superare il tasso soglia stabilito trimestralmente dalla Banca d'Italia perché in tal caso sarebbero da considerarsi tassi usurari.
Ultimo aggiornamento 28/10/2019