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Cosa sono i prestiti bancari a breve termine?
I prestiti bancari a breve termine rientrano tra le operazioni bancarie le cui scadenze contrattuali non devono superare i diciotto mesi. Vanno comunque inclusi in questa categoria anche i prestiti bancari a revoca. Scopriamo di più a riguardo nel seguente articolo.

I finanziamenti bancari a breve termine rientrano tra le operazioni bancarie le cui scadenze contrattuali non devono superare i diciotto mesi.
Vanno comunque inclusi in questa categoria anche i prestiti bancari “a revoca”, ossia quelli concessi a scadenza indeterminata, ma per i quali la banca si riserva la facoltà di richiedere al finanziato la restituzione delle somme erogate, con tempi di preavviso molto brevi.
I finanziamenti bancari a breve termine si distinguono in prestiti diretti e operazioni auto-liquidabili.
Prestiti diretti
Operazioni di prestito bancario, per i quali la banca sostiene un esborso certo ed immediato a favore del proprio affidato. Essi comprendono:
- Apertura di credito in conto corrente.
- Anticipazioni garantite.
- Sovvenzione cambiaria.
Operazioni auto-liquidabili
Operazioni di smobilizzo, nelle quali i mezzi finanziari necessari al rimborso delle somme provengono da un terzo soggetto, di norma debitore dell’affidato. Possono avvenire:
- Pro solvendo, qualora alla scadenza il terzo destinato al pagamento non assolva il suo obbligo, la banca si rivale sul proprio sovvenuto, addebitandogli l’importo del credito e le spese sostenute per ottenere il rimborso.
- Pro soluto, in questo caso l’affidato è completamente sollevato da ogni responsabilità circa il buon esito dell’operazione, poiché la banca rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei suoi confronti in caso di mancato pagamento. Si dividono in sconto bancario, anticipo su portafoglio salvo buon fine e factoring.
Prestito diretto con apertura di credito in conto corrente
La banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente, per un certo periodo di tempo, una somma di denaro che può essere utilizzata anche con prelievi parziali e ripristinata con successivi versamenti. Il prestito si formalizza con la sottoscrizione del cliente della lettera di contratto, nel quale sono indicate tutte le condizioni che regolano il rapporto:
- Ammontare del credito concesso.
- Tasso d’interesse.
- Altre componenti di costo.
- Scadenza.
- Giorni di preavviso necessari in caso di recesso delle parti.
L’apertura di credito in conto corrente può essere:
- A scadenza determinata, concessa per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi e nella quale la banca può recedere solo per giusta causa.
- A tempo indeterminato, concessa fino a revoca e nella quale le parti possono recedere dal contratto con un preavviso molto breve (solitamente di quindici giorni), entro il quale l’affidato deve rimborsare le somme prese a prestito.
- Allo scoperto, quando il prestito non è assistito da nessuna garanzia collaterale.
- Garantita, quando il prestito è accompagnato da garanzie, reali o personali, richieste dalla banca o, molto più raramente, offerte dal cliente.
Prestito diretto con anticipazione garantita
È un contratto di prestito monetario a breve termine garantito da pegno su merci o titoli (anche chiamata anticipazione su pegno). Il debitore cede i beni in garanzia, perdendone la disponibilità ma non la proprietà; la banca si impegna a conservare i beni e restituirli a seguito dell’estinzione del prestito. Solo in caso di mancato rimborso, i beni saranno venduti all’incanto, dando la possibilità alla banca di recuperare le somme. Questo tipo di prestito può essere:
- Credito per elasticità di cassa (o scoperto di conto): è determinato da prelievi di importo limitato eccedenti le disponibilità depositate in conto corrente per un limitato periodo di tempo; è considerato una sorta di anticipo che la banca concede al cliente a fronte di risorse finanziarie, di cui egli verrà a disporre entro breve termine e che si impegnerà a versare sul conto corrente.
- Anticipazione in conto corrente: la banca mette a disposizione del cliente una linea di credito determinata, sottraendo al valore corrente del bene lo scarto di garanzia; utilizzabile più volte e ripristinandolo mediante successivi versamenti di conto.
Prestito diretto con sovvenzione cambiaria
È un contratto mediante il quale la banca accredita il netto ricavo ottenuto dallo “sconto” di una cambiale pagherò emessa direttamente dal cliente a favore della banca finanziatrice (pagherò diretto). L’operazione non offre nessuna garanzia alla banca; l’unico vantaggio deriva dal fatto di disporre di un titolo su cui porre in essere un processo di esecuzione coattiva per il recupero del credito, qualora alla scadenza il titolo non venisse onorato.
Lo sconto bancario
È il contratto in base al quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso.
La cessione avviene pro solvendo, Può avere per oggetto titoli cambiari, note di pegno, BOT, ecc.
Presuppone l’esistenza di una precedente concessione di fido. La banca esamina anche il grado di solvibilità dei debitori cambiari.
Lo sconto bancario può avvenire:
- Tramite utilizzo di un castelletto. La banca predefinisce l’ammontare massimo degli effetti presentabili (cifra di castelletto), che coincide con il credito accordato.
- Il castelletto ha carattere rotativo, per cui la disponibilità originaria viene ricostituita ogni volta che gli effetti scontati giungono a scadenza e vengono regolarmente pagati.
- Sconto in forma isolata. L’operazione assume carattere occasionale, ovvero l’affidato dispone già di un castelletto di sconto, ma si presuppone che lo abbia completamente utilizzato.
L’anticipo sul portafoglio salvo buon fine
Consiste nell’accredito sul conto corrente, o su un conto transitorio intestato al cliente, di un importo pari al valore nominale dei crediti commerciali presentati all’incasso, con valuta postergata alla data di scadenza degli stessi. Antergare o postergare una valuta significa modificare la data in cui vengono coteggiati gli interessi: se postergata viene posticipata di alcuni giorni.
Il cliente affidato ha la possibilità di utilizzare da subito le somme rese disponibili anche se, facendo questo, si determina uno “scoperto di valuta” che dà origine ad interessi passivi ed altri oneri che maturano sul conto corrente collegato all’operazione.
L'anticipo sul portafoglio salvo buon fine presenta rischi superiori allo sconto bancario, per l’assenza di titoli cambiari dotati del requisito di esecutività.
Il Factoring
Un imprenditore (cedente) si impegna a cedere i propri crediti di natura commerciale a breve termine ad un operatore specializzato (cessionario o factor), come una banca o una società di factoring, il quale, dietro compenso, si assume l’impegno di curarne la gestione e l’incasso, garantendone il buon fine, anche in caso di insolvenza del debitore, e di finanziare il cedente mediante lo smobilizzo anticipato dei crediti ceduti. Il Factoring può essere pro solvendo o pro soluto.
Ultimo aggiornamento marzo 2022
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