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Prestito estinto in anticipo? Arriva il rimborso
Arriva una misura a lungo attesa dai consumatori italiani, che promette di risolvere una questione annosa, di cui ci siamo già occupati in passato. Questo almeno per il futuro, dato che sui finanziamenti aperti si va avanti con le vecchie regole più restrittive.
Arriva una misura a lungo attesa dai consumatori italiani, che promette di risolvere una questione annosa, di cui ci siamo già occupati, il rimborso delle spese in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Questo almeno per il futuro, dato che sui finanziamenti aperti si va avanti con le vecchie regole.
La novità normativa
All’interno del Decreto Sostegni Bis, che in linea generale prevede misure a sostegno delle categorie più colpite dalla crisi Covid, è stata introdotta una novità normativa relativa ai casi di riscatto anticipato. Una collocazione insolita, che si spiega con la necessità di adeguarsi a una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nota come “Lexitor”.
Semplificando al massimo, la pronuncia giurisprudenziale stabilisce in favore del prestatore che decide di estinguere il debito prima della scadenza il diritto alla restituzione dei costi sopportati per il periodo di finanziamento non goduto. Una situazione non del tutto insolita, soprattutto in presenza di finanziamenti di lunga durata. È possibile, infatti, che il soggetto venga a trovarsi in una situazione economica migliore rispetto al momento in cui ha ricevuto il prestito e quindi abbia voglia di metterselo alle spalle.
Occhio alle penali
Di solito i contratti prevedono in questi casi l’obbligo di corrispondere una penale pari a:
- 1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno;
- 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
Mentre l’indennizzo non è dovuto se:
- l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo;
- l’importo rimborsato in anticipo è pari o inferiore a 10mila euro oppure se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto con un’assicurazione a garanzia del credito;
- in caso di contratto di apertura di credito;
- se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto.
La scelta del Governo
Il Decreto Sostegni Bis sancisce che il criterio da rispettare è la proporzionalità del rimborso in base alla vita residua, escludendone le imposte. Proprio su questo punto è stata espressa una riserva da parte delle associazioni dei consumatori, che parlano di indicazione ambigua per la difficoltà di definire in maniera univoca il concetto di proporzionalità.
I prestiti per cui valgono le nuove regole sono quelli che rientrano nel perimetro del credito al consumo, come prestiti personali, cessioni del quinto, prestiti finalizzati. In tutti questi casi i costi a carico di chi ha ricevuto il prestito non possono superare i livelli indicati nel paragrafo sulle penali. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il richiedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Non è invece dovuto se l’importo rimborsato in anticipo equivale all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10 mila euro, se riguarda un contratto di apertura di credito e in altri casi specificati nel nuovo provvedimento normativo.
Infine un’avvertenza: la novità normativa si applica solo ai contratti sottoscritti da fine luglio 2021 in avanti. Nulla da fare, invece, per i finanziamenti già in essere.
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