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Garanzia

stretta di mano fra due persone che siglano un contratto
Definizione di garanzia

La garanzia è un bene o un valore prestato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un finanziamento, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Costituisce a tutti gli effetti uno strumento giuridico attraverso il quale si garantisce la validità di un contratto o l’esecuzione di un’obbligazione, tutelando cosi il finanziatore dal rischio d’insolvenza del debitore.

La garanzia può essere prevista da contratto in merito a un finanziamento: il più comune dei casi è l’ipoteca sull’immobile in un contratto di mutuo. Un altro caso comune si verifica quando viene richiesta come condizione aggiuntiva da parte della banca o della finanziaria, nel caso in cui nella valutazione della richiesta di finanziamento si ritenga che le garanzie fornite dal debitore non siano sufficienti e vi sia rischio di insolvenza da parte sua.

Fra tutte le diverse tipologie di garanzie esistenti possiamo distinguere:

  • Garanzia personale: si verifica quando viene coinvolto un soggetto terzo, il garante appunto, nel rapporto tra creditore e debitore. Questa figura permette o agevola l'ottenimento del finanziamento. Uno dei casi più comuni è la cosiddetta fideiussione, o l'avvallo. Nel caso in cui il debitore originario dovesse risultare inadempiente e non rimborsare in tutto o anche solo in parte il debito, il creditore, cioè la banca, potrà rivalersi sul garante stesso chiedendogli di rimborsare il debito;
  • Garanzia reale: è rappresentata da un bene mobile o immobile in proprietà al debitore, che viene vincolato come garanzia nelle forme del pegno o dell’ipoteca. In caso di insolvenza, il creditore può richiedere l’espropriazione e la vendita forzosa del bene, rivalendosi sul ricavato della vendita stessa. Un classico esempio è l'ipoteca sulla casa per ottenere un finanziamento.

Esiste poi una terza casistica rappresentata dalle polizze assicurative, grazie alle quali è la compagnia assicurativa che dovrà rimborsare il debito, nel caso in cui l’assicurato risulti insolvente per una delle eventualità previste nella polizza stessa. Tra le varie casistiche rientrano eventi particolarmente gravi e imprevedibili come morte, invalidità temporanea o permanente, perdita del lavoro del debitore per la durata del prestito.

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Ultimo aggiornamento ottobre 2025
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