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Fideiussore

Nei casi in cui un istituto di credito, nella valutazione sulla concessione di un finanziamento, non ritenga sufficienti i redditi e le garanzie dell’intestatario del finanziamento stesso, si può configurare, a titolo di garanzia personale, l’inserimento di un terzo soggetto che prende il nome di fideiussore o garante del finanziamento.

La figura del fideiussore è riconosciuta dall’art. 1936 del Codice Civile. L’obbligazione assunta è detta fideiussione ed è di carattere accessorio e personale. Il carattere accessorio la collega all’obbligazione principale, ovvero il dovuto rimborso di un finanziamento, e fa sì che l’obbligo del fideiussore permanga fino a che non si estingue l’obbligazione principale. Il carattere personale della fideiussione comporta invece che, con la firma nel contratto di finanziamento, il garante accetta l’impegno di adempiere, in caso di mancato pagamento dell’intestatario principale, all’obbligazione da lui assunta.

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, quindi in caso di inadempimento di quest’ultimo il creditore potrà richiedere l’adempimento dell’obbligazione principale indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, tranne nel caso in cui sia previsto il beneficio di escussione.
In base a tale clausola, il fideiussore può chiedere che per l’adempimento il creditore si rivolga prima al debitore principale, e solo in seguito al fideiussore e per la sola ed eventuale parte di debito residuo.

È importante tener presente che l’obbligo della fideiussione è ereditario: in caso di morte del fideiussore, quindi, il vincolo di far fronte all’obbligazione principale passa ai suoi eredi, che saranno obbligati in proporzione alle rispettive quote ereditarie alla prestazione della garanzia, anche nel caso che la situazione debitoria si concretizzi successivamente alla morte del fideiussore originario. Gli eredi potranno recedere dall’obbligazione solo nelle eventuali forme in cui tale diritto spettava eventualmente al fideiussore originario oppure decidendo di rinunciare all’intera eredità.

Ultimo aggiornamento 30/10/2019

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