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Convenzione

accordo tra due parti
Definizione di convenzione

Accordo stipulato tra un negoziante e un istituto finanziario, secondo cui il negoziante può proporre ai clienti i prodotti di finanziamento forniti dall’istituto, istruendo la pratica e inviandola al finanziatore. Quest'ultimo valuta la richiesta e procede all’eventuale erogazione del finanziamento (tipico caso sono i prestiti finalizzati concessi direttamente nei punti vendita).

Le figure coinvolte nella convenzione sono tre:

  • il cliente che acquista a rate;
  • il negoziante che ha stipulato la convenzione per il finanziamento;
  • la banca o la finanziaria che paga l'importo al negoziante e incassa la rata dal cliente.

In alcuni casi, può comparire anche il fideiussore che si impegna a coprire la spesa in caso di insolvenza del cliente.

È la banca o la finanziaria a pagare in anticipo il negoziante, il quale mantiene con il cliente solo un rapporto relativo alla garanzia del bene venduto. In caso di mancato pagamento delle rate, viene intaccata l'affidabilità creditizia del debitore.

Nel caso in cui, invece, il cliente non rispetti la scadenza nel pagamento delle rate, dovrà pagare anche gli interessi di mora, con il rischio di essere segnalato comunque come "non affidabile" presso i sistemi di informazione creditizia e finanziaria e avere difficoltà per future richieste di finanziamento.

I prestiti finalizzati sono convenienti per il negoziante che, con la convenzione (con una o più finanziarie), riceve subito l'intero importo del bene venduto, nonché una commissione dalle finanziarie per ogni contratto di finanziamento.

Ultimo aggiornamento 23/12/2025

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