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Recupero crediti: quali garanzie per il debitore?

Il Garante per la protezione dei dati personali ha delineato le linee guida per un’azione corretta di recupero crediti, che garantisca sempre la dignità del debitore. Vietati tutti quei comportamenti che possano danneggiare la sua riservatezza in un momento di difficoltà economica.

Pubblicato il 29/06/2020

Aggiornato il 24/11/2020

Recupero crediti: quali garanzie per il debitore?

Il recupero del credito è l’operazione messa in atto da un soggetto creditore nei confronti del debitore che non ha pagato un bene o un servizio. Il primo passo da fare è quello di mettere il debitore nelle condizioni di poter adempiere al suo obbligo, fornendogli tutti i dati necessari per procedere con il pagamento.

Nel momento in cui, però, il debito non viene saldato, il creditore - dopo aver sollecitato anche in maniera più informale il debitore - può procedere con la messa in mora. E se anche in questo caso l’operazione non andasse a buon fine, bisognerà chiedere aiuto alle autorità preposte per risolvere questa fastidiosa controversia.

Il vademecum per il recupero crediti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato un vademecum per un’azione corretta di recupero crediti che deve avvenire nel rispetto della dignità del debitore. Non vanno, infatti, messi in campo atteggiamenti che possano danneggiare la sua riservatezza in un momento di difficoltà economica.

Visite a domicilio o sul posto di lavoro, sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare, telefonate preregistrate o affissioni di avvisi di mora sulla porta di casa vengono considerati sistemi non corretti. Ecco perché l’Autorità ha deciso di dettare le regole perché l’operazione di recupero crediti venga effettuata in modo corretto e lecito.

Dati personali e recupero crediti

A realizzare l’azione di recupero crediti può essere sia il creditore che società specializzate, avvocati o altri liberi professionisti incaricati da colui che ha messo a disposizione un bene o del denaro a favore del debitore.

Se il creditore si affida a terzi, deve fornire a questi tutti i dati personali dei debitori, evitando di comunicare informazioni su altri clienti. Bisogna far in modo che la società specializzata nel recupero crediti abbia i dati anagrafici e le informazioni necessarie per raggiungere il debitore. Naturalmente bisognerà conoscere anche l’importo dovuto.

Per il recupero crediti ci sono, dunque, soltanto alcuni dati da trattare, quali: i dati anagrafici del debitore, il codice fiscale o la partita Iva, l’ammontare del credito vantato, insieme alle modalità di pagamento e ai recapiti. Si tratta di informazioni che vengono date direttamente dall’interessato durante la stipula del contratto o che comunque si possono recuperare facilmente da elenchi e registri pubblici.

L’Autorità ha stabilito che durante la raccolta dei dati del debitore e nell’operazione finalizzata a prendere contatti, non sono ammesse procedure invasive o lesive della dignità personale. Si deve cercare, invece, di instaurare un confronto per conoscere le cause dell’insolvenza e trovare possibili rimedi.

Utile in tal senso pure il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679. Si tratta della normativa europea in materia di protezione dei dati (General Data Protection Regulation o GDPR), entrata in vigore il 24 maggio 2016 ma attuata solo dal 25 maggio 2018. 

Tale regolamento nasce ai fini di garantire “la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea”.

Cosa non fare

Nel momento in cui si procede a sollecitare il rimborso delle somme di denaro al debitore, non bisogna coinvolgere anche familiari, vicini di casa o colleghi di lavoro. Nel vademecum del Garante per la protezione dei dati personali si legge, infatti, che sono ritenute illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto e sollecitazioni, quali:

  • visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta); 
  • comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  • utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. È  necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali; 
  • affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta visibile.
A cura di: Tiziana Casciaro

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