Cessione del quinto, cosa cambia con la sentenza Lexitor
Con la sentenza Lexitor del 2019, la Corte di giustizia Ue ha sancito che, in caso di estinzione prima della scadenza del prestito, il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.
La sentenza Lexitor, emessa a settembre dello scorso anno dalla Corte di Giustizia Ue, è stata un vero e proprio terremoto per il mondo del credito al consumo, soprattutto per quanto riguarda la cessione del quinto, sia sullo stipendio sia sulla pensione (le cessioni del quinto sono le più esposte considerando che possono essere rinnovate trascorsi i 2/5 del periodo; in pratica si rinegozia il prestito in corso, estinguendolo, a favore di uno nuovo). Una sentenza che alza l'asticella delle "spese rimborsabili" a favore di chi ha rimborsato anticipatamente un finanziamento. In pratica, in caso di estinzione prima della scadenza del debito contratto, il cliente ha diritto a una riduzione di tutti i costi, sia quelli cosiddetti "recurring" sia quelli "upfront".
L'estinzione anticipata del finanziamento
La sentenza Lexitor interviene su una fattispecie specifica del credito al consumo: l'estinzione anticipata, regolata dalla direttiva 2008/48 dell'Unione Europea. L'art. 16 di tale direttiva stabilisce che il consumatore ha diritto, in caso di rimborso anticipato, a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Ma cosa rientra in questo costo totale? A stabilirlo è l'art. 3 della stessa direttiva, secondo cui bisogna prendere in considerazione interessi, commissioni, imposte e tutte le spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto, escluse le spese notarili. Tale direttiva europea è stata recepita in italia con decreto legislativo 141/2010 che ha modificato l'art. 125 del Tub (Testo unico bancario), prevedendo in caso di rimborso anticipato una riduzione del costo totale del credito nella misura di un importo comprendente gli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto, ovvero solo i cosiddetti costi recurring. Di fatto, dunque, fino a dicembre dello scorso anno (prima della famosa sentenza Lexitor e dell'intervento di Banca d'Italia), in Italia i costi upfront (sono le spese sostenute una tantum dai consumatori per ottenere il finanziamento, come le spese di istruttoria) non rientravano nella fattispecie delle spese rimborsabili.
La sentenza Lexitor
Con una sentenza datata 11 settembre 2019, la Corte di Giustizia Ue è intervenuta sull'interpretazione del famoso art. 16 della direttiva europea e ha completamente sovvertito l'applicazione italiana, precisando che all'interno delle spese totali del credito vanno ricompresi non solo i costi recurring ma anche quelli upfront. A seguito della pronuncia della Corte di giustizia, sono intervenuti sia Banca d'Italia sia Abf (Arbitro bancario finanziario), adeguandosi all'interpretazione europea. Resta ancora da chiarire come verrà calcolato il costo da restituire al consumatore in caso di recesso anticipato: se pro rata temporis (ovvero in base al tempo residuo) oppure secondo il criterio della "curva di interessi", che rispecchia il "tutto Tan" dettato da Banca d'Italia, principio a sui si sta adattando la maggior parte degli operatori.
Le conseguenze in Italia
Ma cosa cambia effettivamente per i consumatori? Nei fatti, dopo la sentenza Lexitor, Banca d'Italia si è espressa in relazione ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusa la cessione del quinto), indicando come orientamento che in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. "A tal fine - recita il documento con gli orientamenti - gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d'Italia in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con riguardo alle indicazioni sull'opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel cosiddetto tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l'attività di intermediazione del credito". Per assicurare la massima trasparenza nei confronti dei clienti, i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di una specifica informativa al cliente. Per quanto riguarda i finanziamenti che erano già in essere, invece, in relazione ai costi definiti e indicati nel contratto come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata (i costi upfront, per intenderci), Banca d'Italia rimette la determinazione del criterio di rimborso al prudente apprezzamento degli intermediari: "dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata".
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