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Bonus facciate 90 per cento: verso la proroga per il 2021

Il nuovo Documento programmatico di Bilancio conferma il bonus facciate, una detrazione dall’imposta lorda Irpef o Ires del 90 per cento su spese documentate per interventi di ristrutturazione o recupero delle superfici opache della facciata degli edifici.

Pubblicato il 11/11/2020
Bonus facciate 90 per cento: verso la proroga per il 2021

Inserito tra le misure della legge di Bilancio 2020, il bonus facciate era stato introdotto per la prima volta a inizio anno con lo scopo di restituire alle città un patrimonio edilizio esteticamente bello e offrire un sostegno per la ripresa del comparto edilizio.

Il nuovo Documento programmatico di bilancio conferma il bonus facciate insieme agli altri principali bonus sulla ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle case, e prolunga la detrazione ancora un anno, fino al 2021.

Una detrazione dall’imposta lorda Irpef o Ires del 90% su spese documentate per interventi di ristrutturazione o recupero delle superfici opache della facciata degli edifici.

Cosa si intende per superfici opache

Per superfici opache verticali della facciata di un immobile si intendono le superfici visibili dalla strada o da un suolo a uso pubblico, compresi i balconi, i terrazzi, le inferriate e gli ornamenti.

Detraibili anche le spese per la pulitura e la tinteggiatura delle superfici, così come i lavori su grondaie, parapetti e cornici e tutte le spese correlate ai lavori: dall'installazione dei ponteggi all’acquisto dei materiali, oltre alle varie imposte (Iva, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Non sono invece oggetto di detrazione i lavori effettuati su vetrate, infissi, persiane, scuri, portoni e cancelli.

Le condizioni per accedere al bonus

I lavori possono essere effettuati su tutti i tipi di edifici, inclusi quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, e di qualsiasi categoria catastale.

La limitazione riguarda invece la zona in cui sorge l’edificio, che deve essere necessariamente zona A o B, così come definite dal decreto ministeriale n.1444/1968. Le zone A sono quelle del centro, che rivestono carattere storico, artistico o di pregio ambientale e le aree a queste circostanti che possono considerarsi ad esse assimilate o complementari. Per zona B si intende quella “di completamento” a principale destinazione residenziale, le cui parti del territorio sono totalmente o parzialmente edificate.

I soggetti ammessi

L’accesso al bonus è molto largo, e comprende chiunque detenga l’immobile a qualsiasi titolo, quindi anche locatari o conviventi del possessore o detentore dell’immobile.

Questo l’elenco completo dei soggetti aventi diritto riportato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate:

  • persone fisiche, compresi esercenti di arti e professioni e titolari di partita IVA;
  • titolari di reddito d’impresa;
  • enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale;
  • associazioni tra professionisti;
  • società semplici.

La norma esclude invece i titolari di reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.

Come funziona

La detrazione fiscale va ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa e negli anni successivi.

La stessa spesa si potrà aggiungere a quella sostenuta per altri interventi in corso e soggetti a un’agevolazione fiscale, senza per questo perdere i benefici della detrazione.

Gli adempimenti previsti

L’accesso al bonus facciate richiede che si proceda a una serie di adempimenti che costituiscono prova dei lavori effettuati secondo quando previsto dalla legge. Per prima cosa, il pagamento dei lavori deve avvenire con un bonifico parlante, che riporti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e i dati della ditta che ha in carico i lavori.

Bisognerà inoltre conservare i seguenti documenti:

  • le fatture o ricevute idonee;
  • i bonifici;
  • la delibera assembleare di approvazione dei lavori;
  • le abilitazioni amministrative richieste o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio dei lavori;
  • le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili.

Quando è possibile portare la detrazione al 110%

La stessa detrazione fiscale al 90% è prevista dal Superbonus 110%. Tuttavia è possibile potenziare il risparmio fiscale solo se i lavori sulla facciata avvengono contestualmente a uno degli interventi definiti trainanti per accedere al Superbonus.

Nel caso delle facciate, bisognerà effettuare lavori di isolamento termico alla superficie esterna dell’edificio, quello che si chiama “cappotto termico”, che riguardino almeno il 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.

A cura di: Paola Campanelli

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