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Super Ecobonus 110%: come funziona?
Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilià di usufurire di agevolazioni fiscali al 110% per interventi di efficientamento energetico, che portino a un miglioramento di almeno 2 classi climatiche. Sono previste tre diverse modalità per usufruire dello sconto fiscale.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 24/E dell’8 Agosto 2020 è diventato operativo il disposto del Decreto Rilancio del maggio 2020, contenente la regolamentazione per avere accesso ai benefici fiscali previsti per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica previsti dalla Legge 77/2020. Anzitutto la circolare specifica i soggetti che possono usufruire dei benefici: condomini, persone fisiche, Istituti autonomi per le case popolari, fino alle Associazioni Sportive e di Promozione Culturale, oltre che ovviamente le persone fisiche “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. La circolare definisce con precisione le modalità di fruizione del beneficio del bonus al 110% attraverso 3 soluzioni:
- DETRAZIONE DIRETTA: Il meccanismo della detrazione diretta dall’imposta lorda, che consente di spalmare il costo delle spese sostenute nel corso dei 5 anni successivi all’intervento edilizio, qualora il cittadino abbia un monte tasse annuo da pagare capace di contenere l’importo della detrazione.
- SCONTO IN FATTURA: Nel caso in cui chi sostiene le spese non abbia la ‘capienza fiscale’ che riesca ad assorbire questa detrazione, la circolare specifica la novità introdotta nel Decreto Rilancio, attraverso la possibilità di ottenere alternativamente un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all‘impresa che realizza i lavori, il cosiddetto “sconto in fattura” con il quale l’azienda rileva il credito dal cliente e lo trasforma in un suo credito di imposta verso il Fisco, oppure lo converte a sua volta in cessione a banche e intermediari finanziari.
- CESSIONE DEL CREDITO: La terza soluzione per godere dell’agevolazione è rappresentata dalla cessione del credito: tramite questa modalità, l’importo della detrazione spettante per le spese sostenute per i lavori eseguiti, viene “venduto” alle banche o agli intermediari finanziari, i quali provvederanno poi a saldare direttamente la fattura dell’intervento all’impresa.
Quali sono gli interventi previsti dal Super Ecobonus 110%?
Isolamento termico
Si tratta del cosiddetto “cappotto” termico agli edifici, che riduce drasticamente la dispersione del calore dell’edificio. L’ importo massimo, detraibile o cedibile, è di € 50.000 per le abitazioni indipendenti, € 40.000 per ogni unità nei condomini fino ad un massimo di 8 appartamenti e di € 30.000 per i condomini di oltre 9 unità.
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
Riguardano gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua sanitaria centralizzati nei condomini (caldaie a condensazione), con importi detraibili fino ad un massimo di € 20.000 negli edifici fino ad 8 unità abitative e fino a € 15.000 per i condomini più grandi. Nel caso di case indipendenti l’importo sale fino ad € 30.000 ed in ogni caso comprende le spese per lo smaltimento dei vecchi impianti, incluse le canne fumarie sostituite.
Impianti Fotovoltaici, sistemi di accumulo e ricarica veicoli elettrici
Per questi interventi il limite massimo di spesa è di € 48.000 per singola unità abitativa e comunque fino ad un massimo di € 2.400 per ogni Kilowatt di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico ed € 1.000 per ogni Kilowatt per gli impianti di accumulo integrati. Per gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici il beneficio si applica fino ad un massimo di € 3.000 sulle spese sostenute.
Interventi antisismici -Sismabonus
Riguardano gli interventi su edifici costruiti in zone sismiche per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali, fino ad un massimo di € 96.000 sulle singole unità immobiliari.
Qui di seguito una tabella riassuntiva dei principali interventi previsti e delle soglie massime di importo e bonus previsti da Super Ecobonus e dal Sisma Bonus per la detrazione 110% in 5 anni di imposta.
INTERVENTI PREVISTI | IMPORTO MASSIMO | BONUS MASSIMO |
---|---|---|
Isolamento termico edificio unifamiliare | €50.000 | €55.000 |
Isolamento termico condominio max 8 unità |
€40.000 |
€44.000 |
Isolamento termico condominio oltre 8 unità | €30.000 | €33.000 |
Sostituzione impianti climatizzazione invernale unifamiliare | €30.000 | €33.000 |
Sostituzione impianti climatizzazione invernale max 8 unità | €20.000 | €22.000 |
Sostituzione impianti climatizzazione invernale oltre 9 unità | €15.000 | €16.500 |
Impianti fotovoltaici | €96.000 | €105.600 |
Sisma bonus | €96.000 | €105.600 |
Quali sono i requisiti per usufruire del Super Ecobonus 110%?
Il requisito fondamentale per avere accesso al Super Ecobonus al 110% è l’efficientamento energetico, con il quale gli interventi che vengono realizzati devono determinare necessariamente un miglioramento di almeno 2 classi energetiche. L’avanzamento nella classe energetica deve essere certificato con un duplice Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un professionista abilitato, prima e dopo l’esecuzione dei lavori. Non possono godere del beneficio gli immobili catastalmente individuati come A1 (Abitazioni Signorili), A8 (Abitazioni in Villa) e A9 (Castelli e palazzi Storici ed Artistici).
Tra le spese ammissibili per usufruire del Super Ecobonus al 110% troviamo gli oneri di progettazione, perizie, ispezioni, costi connessi alla realizzazione dell’opera (ad esempio smaltimento impianti sostituiti, detriti) fino alle tasse per l’occupazione del suolo pubblico e l’imposta di bollo.
Ulteriore novità della circolare è l’estensione della possibilità di usufruire del Contributo con lo Sconto in Fattura, o con la Cessione del Credito alle banche, anche agli altri provvedimenti di detraibilità fiscale in essere (quelli con detrazioni inferiori al 110%) legati al recupero del patrimonio edilizio (art. 16 lettere a) e b) del TUIR, manutenzioni straordinarie, restauri, ristrutturazioni, risanamento degli edifici) o all’efficienza energetica (art. 14 DL n° 63 del 2013 sostituzione infissi, impianti solari, caldaie, etc.).
Da ultimo, con la Risoluzione n°60/E del 28 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato i margini di utilizzo del SuperEcoBonus, soprattutto dopo il parere del Ministero dell’Economia, il quale ha ritenuto superabile il limite di spesa di € 48.000 previsto in precedenza cumulativamente per gli interventi sugli impianti solari fotovoltaici e sui sistemi di accumulo, ritenendolo applicabile in maniera distinta per ogni singolo intervento e consentendo di fatto un raddoppio del limite di spesa detraibile. Nel parere contenuto nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate pone poi ulteriori specifiche (come già riportato nella circolare 24/E) per gli interventi sulle parti comuni di edifici, chiarendo la possibilità di usufruire della detrazione piena anche per gli “interventi trainati” dalla realizzazione delle opere principali finalizzate all’efficientamento energetico, nel limite massimo della somma di tutti gli interventi realizzati (vedi tabella).
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