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Come funziona la notifica della cartella esattoriale

La cartella di pagamento è l’atto attraverso cui la pubblica amministrazione notifica al contribuente l'avvenuta iscrizione a ruolo al fine di agire coattivamente nei suoi confronti per recuperare il credito vantato dagli enti creditori. Vediamo in che modo avviene la notifica dell’atto.

Pubblicato il 15/02/2022
giovane donna guarda pensierosa un documento
Notifica della cartella esattoriale

La cartella di pagamento (o cartella esattoriale) è l’atto attraverso cui la pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) notifica al contribuente l'avvenuta iscrizione a ruolo al fine di agire coattivamente nei suoi confronti per recuperare il credito vantato dagli enti creditori.

La cartella di pagamento deve contenere:

  • la descrizione degli importi addebitati al contribuente;
  • l’invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione della notifica a pena di avvio dell’esecuzione forzata;
  • le istruzioni sulle modalità di pagamento, sulla eventuale rateazione, e sulle modalità per proporre ricorso;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

In cosa consiste la procedura di riscossione?

La procedura di riscossione consiste nell’iscrivere a ruolo le somme che risultano dovute a seguito dei controlli. Il ruolo è un elenco formato dall’ente impositore che contiene i nominativi dei soggetti debitori e le relative somme dovute. Una volta effettuata l’iscrizione a ruolo del debitore e delle somme, tale ruolo/elenco verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che provvede alle successive procedure, ovvero:

  • predisposizione e notifica delle cartelle;
  • riscossione delle somme e riversamento alle casse dell’ente impositore;
  • avvio dell’esecuzione forzata nel caso di mancato pagamento.

A cosa serve la notifica della cartella di pagamento?

La notifica della cartella di pagamento consente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di informare il contribuente dell’esistenza del debito che lo stesso vanta nei confronti dello Stato o di altro ente creditore e lo invita a provvedere al pagamento delle somme descritte entro un determinato termine.

Come avviene la notifica della cartella di pagamento?

La notifica deve essere eseguita ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e può essere fatta:

  • a mezzo raccomandata a/r, tramite cioè il servizio postale. In questo caso il destinatario deve sottoscrivere l’avviso di ricevimento. Se si rifiuta di firmare, la notifica si considera ugualmente avvenuta.
  • a mezzo ufficiale giudiziario o messo comunale o polizia municipale, direttamente a mani del destinatario presso il domicilio fiscale del contribuente, che, nel caso di persona fisica, corrisponde con la sua residenza. In tal caso non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
  • a mezzo PEC all’indirizzo/sede del destinatario risultante dagli elenchi del Registro delle Imprese, per tutti i professionisti e le aziende che devono obbligatoriamente possedere un indirizzo di posta elettronica certificata. In tal caso la notifica si dà per avvenuta anche se il destinatario non apre la casella di posta.

L’Agenzia delle Entrate deve conservare la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica oppure l’avviso di ricevimento (nel caso di notifica a mezzo raccomandata), per 5 anni ed ha l’obbligo di esibirli su richiesta del contribuente. La notifica deve essere effettuata entro un termine di decadenza differente a seconda dell’oggetto del ruolo.

Cosa accade in caso in cui il destinatario sia irreperibile?

In caso di irreperibilità relativa del destinatario, cioè di situazioni di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procederà alla notifica mediante deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale, all’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed all’invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati. In tal caso, la notifica si perfeziona, per il destinatario, al ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa.

Invece, nel caso di irreperibilità assoluta ovvero nel caso in cui nel domicilio fiscale indicato non vi sia traccia del contribuente, il notificante procede a depositare l’atto presso la casa comunale, ad affiggere l’avviso dell’avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata nell’albo del Comune. La notifica si intende perfezionata il giorno successivo a quello di affissione.

Il contribuente può proporre ricorso avverso la cartella di pagamento?

Assolutamente sì, la legge dispone l’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento: il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica della cartella di pagamento, dinanzi la Commissione tributaria provinciale.

Cosa accade in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale?

Trascorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia eseguito il pagamento, l’Agenzia delle Entrate può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

Inoltre, il contribuente dovrà provvedere all’ulteriore pagamento degli interessi di mora dovuti sulle somme iscritte a ruolo, agli oneri di riscossione (compensi) dovuti all’agente della riscossione e a tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.

A cura di: Federica Izzo

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