Un bonus anche per i lavoratori interinali
Il bonus Sar, destinato ai contratti in somministrazione, va da un minimo di 780 euro a un massimo di 1.000 euro. Ma non tutti possono averlo. Tre le categorie dei potenziali beneficiari. Ecco i requisiti che danno accesso all'indennizzo e le modalità per poter fare domanda.
Anche i lavoratori interinali, quelli "di passaggio" a cui non viene rinnovato il rapporto di lavoro, hanno diritto ad un indennizzo. Previsto dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, il cosiddetto bonus "Sar" (fa parte delle tante iniziative a sostegno dei lavoratori precari) va da un minimo di 780 euro a un massimo di 1.000 euro lordi. Ma non tutti possono averlo. I potenziali beneficiari devono rispettare determinati requisiti e anche per richiederlo ci sono modalità ben precise da seguire.
Il target
Nel dettaglio, sono tre le categorie di lavoratori che possono fare domanda per il bonus Sar:
- i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiamo portato a termine la procedura Mol (art. 25 del Ccnl Agenzie per il Lavoro), ovvero la procedura in “mancanza di occasioni di lavoro” che consente ai lavoratori interessati di percepire un contributo a compensazione parziale del mancato reddito;
- i disoccupati da almeno 45 giorni che, nell'ultimo anno (fa data l'ultimo giorno di lavoro interinale, ovvero in somministrazione), abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (per i part-time in modalità verticale le ore scendono a 440);
- i soggetti disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (360 ore per i part-time).
Per le prime due categorie il sostegno può arrivare fino a 1.000 euro, mentre per l'ultima il tetto massimo è di 780 euro.
Come richiedere il Bonus Sar
Per ottenere il bonus Sar c’è un preciso iter da seguire. Prima di tutto bisogna fare domanda tramite il portale "Forma.Temp", ma in un momento ben preciso, ovvero tra il 106esimo e il 173esimo giorno dall’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.
Dopo altri 2 mesi si potrà quindi fare richiesta per ottenere il contributo e si avranno 68 giorni di tempo per inviare le proprie generalità. Sul sito si può controllare in tempo reale lo stato di avanzamento della domanda.
I documenti necessari sono il modulo di richiesta firmato, il documento d’identità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, una copia delle buste paga, a conferma delle giornate svolte in somministrazione (110 o 90 giornate maturate nell'ultimo anno), l'estratto del conto previdenziale emesso dall’Inps dopo almeno 105 giorni dall’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106esimo giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione, e il documento rilasciato da un istituto bancario o dall'ufficio postale riportante l’Iban. In caso di dimissioni volontarie per giusta causa, invece, è necessaria la documentazione della Naspi rilasciata dall’Inps.
Le eccezioni
Secondo il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, però, ci sono delle particolarità da osservare, per esempio se si inizia un lavoro subordinato, anche diverso dalla somministrazione, durante la disoccupazione: in tal caso, se la durata del contratto è inferiore o uguale a una settimana contributiva, il computo dei giorni di disuccupazione si interrompe, e il periodo utile per presentare la domanda può essere prolungato di ulteriori sette giorni (fino al 180esimo).
In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (come malattia, maternità, infortunio), conclusi dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, invece, la domanda potrà essere presentata a partire dal giorno in cui è terminata la malattia, la maternità o l'infortunio.
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