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Superbonus, si volta pagina: aliquota al 90%

Cambia l'aliquota del Superbonus, uno degli incentivi edili più ricercati nel corso degli ultimi due anni. Si è passati dal 110% al 90%, così come stabilito dal governo nella Legge di Bilancio. L'agevolazione potrà essere usata al 110% solo in alcuni casi.

Pubblicato il 16/01/2023
casa in costruzione con mattoni e travi di legno
Superbonus, aliquota al 90%

È scesa al 90% l’aliquota del Superbonus. A stabilirlo è stato l’Esecutivo, guidato da Giorgia Meloni, attraverso la Legge di Bilancio. Una decisione che spinge in avanti e apre le strade ad altre agevolazioni ancora attive. Il bonus giardini e il bonus barriere architettoniche sono stati, ad esempio, confermati anche per il 2023 e il 2024.

Validi ancora il Bonus ristrutturazioni, il Sismabonus e l’Ecosismabonus. Attivo anche l’Ecobonus per chi intende migliorare l’efficienza energetica del proprio appartamento, acquistando ad esempio pannelli fotovoltaici. L’idea è che a questo punto il Superbonus possa aprire la strada ad agevolazioni minori, complici anche le difficoltà relative alla cessione dei crediti e ai tempi per concludere i lavori.

Ma vediamo com’è cambiato l’incentivo più usato nell’ultimo biennio per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Scopriamo quali sono le novità di questo nuovo anno appena iniziato per il comparto edile.

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La versione originaria al 110%

L’agevolazione potrà essere usata al 110% soltanto in alcuni casi e rispettando alcune tempistiche. Resta, ad esempio, al 110% se la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022 a seguito di una precedente delibera dell’assemblea e se la presentazione della stessa è avvenuta entro il 31 dicembre scorso, purché la delibera assembleare non sia stata fatta oltre il 18 novembre. Il discorso, in questo caso, è valido per i condomini.

In caso, invece, di edifici plurifamiliari a proprietà unitaria con un minimo di due e un massimo di quattro appartamenti, si potrà fare ricorso al 110% soltanto nel caso in cui la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022. Per evitare imbrogli, la data dell’assemblea deve essere presente su un atto firmato dall’amministratore o comunque da chi ha presieduto l’assemblea.

Tolte queste circostanze, l’aliquota è scesa al 90% come deciso dal Governo. E in futuro lo scenario potrebbe cambiare ancora: nel 2024 si può arrivare al 70% e dal 2025 al 65%. Non manca comunque qualche eccezione.

La detrazione del 110% spetta, infatti, ancora gli immobili che sono ubicati in una zona sismica. L’agevolazione mantiene la sua forma originaria, ma solo per il 2023, anche per gli edifici gestiti dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari) ma solo se il 30 giugno scorso sono già stati completati i lavori fino al 60%. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Rientrano tra gli interventi agevolati interventi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate

Già con la legge di Bilancio 2022 sono state previste misure specifiche per scongiurare frodi sulle cessioni dei crediti e per rafforzare i controlli preventivi. La normativa prevede che entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, anche successive alla prima, l’Agenzia delle entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di quelle comunicazioni che presentano i seguenti profili di rischio:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti che intervengono nelle operazioni;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Una volta eseguiti i controlli preventivi, se c’è conferma dei rischi, la comunicazione si considera non effettuata.

A cura di: Tiziana Casciaro

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