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Superbonus e barriere architettoniche: arriva la stretta

Arriva un'altra stretta per i bonus casa. La Camera ha confermato la detrazione al 75% dei costi sostenuti per realizzare interventi che prevedono il superamento delle barriere architettoniche, ma con un numero di interventi ammessi inferiore rispetto al passato.

Pubblicato il 06/02/2024
barriere architettoniche
Si riducono gli interventi incentivabili nel bonus barriere architettoniche

Detrazione confermata al 75% per l’anno in corso, ma con un numero inferiore di interventi ammessi. Dopo il via libera della Camera al decreto Superbonus, è più chiaro lo scenario applicativo per il bonus barriere rimodulato. Il testo ora passerà al vaglio del Senato, ma la mancanza di emendamenti in questa prima fase di approvazione lascia immaginare che non cambierà granché nell’impianto della norma fino alla versione definitiva.

Come funziona la detrazione al 75%

Resta confermata la detrazione del 75% con durata di cinque anni riservata agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Tuttavia, dalla lista degli interventi ammessi escono quelli relativi a infissi, bagni e automazione, interventi per i quali il bonus era stato più usato negli ultimi mesi, sull’onda di un tam-tam pubblicitario fortissimo.

Restano invece in vigore gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche relativi a: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Restano immutate le altre disposizioni per cui ai fini della detrazione cui sono ammessi ancora i lavori su tutti gli edifici e non solo quelli a destinazione residenziale.

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Diventano obbligatori bonifico dedicato e asseverazione

In linea con i precedenti interventi del governo per minimizzare i richiesti di truffe, viene stabilito che l’ottenimento del bonus è possibile solo in caso di pagamento con il bonifico parlante, vale a dire quello riservato agli interventi edilizi per i quali sono previste detrazioni fiscali. Al tempo stesso è obbligatoria l’asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi alle norme di legge predisposta da un tecnico abilitato. Nel momento in cui si rientra in queste casistiche, la detrazione viene riconosciuta a tutti i contribuenti, senza differenza tra prima e seconda casa e anche se si tratta di operatori economici. In ogni caso, per le imprese – che pure possono avere il bonus barriere – la spesa si considera sostenuta in base al criterio di competenza (ultimazione dei lavori).

Sconto in fattura e cessione del credito restano in vigore solo se riguardano:

  • le parti comuni di edifici residenziali;
  • la prima casa a patto che il proprietario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro oppure che nel nucleo familiare sia presente un disabile.

Dato il cambio di regime, è comunque previsto un periodo transitorio in caso di lavori avviati o paganti nel corso del 2023.

Secondo le rilevazioni del Caf Acli sulle dichiarazioni reddituali presentate lo scorso anno, la spesa media agevolata è di 6.406 euro – contando condòmini e singoli proprietari – con una rata annua di bonus di 961 euro.

Per le nuove regole sono salvi sconto in fattura e cessione del credito relativamente agli interventi per i quali, entro il 29 dicembre 2023:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori se si tratta di edilizia libera;
  • se i lavori non sono iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Invece, il preventivo non è sufficiente e occorre che l’acconto sia stato versato con strumenti tracciabili.

In definitiva, chiusa l’epoca del superbonus al 110%, si chiude anche quella del bonus a largo raggio per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

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A cura di: Luigi dell'Olio

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