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Superbonus al 110%, ecco le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio

Importanti novità per il Superbonus al 110%: la Legge di bilancio 2021 ha prorogato la maxi detrazione prevista per interventi di efficienza energetica e sismica fino al 30 giugno 2022 e ne ha ampliato la portata, con l'introduzione di nuove forme di intervento agevolabile.

Pubblicato il 11/01/2021
Superbonus al 110%, ecco le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio

Buone notizie sul fronte del Superbonus al 110%, la maxi detrazione per interventi di efficienza energetica e sismica introdotta dal Decreto Rilancio: la Legge di bilancio 2021 ne ha previsto la proroga al 30 giugno 2022, ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2022 per lavori che a giugno siano già completati almeno al 60%, e ne ha ampliato la portata, con l'introduzione di nuove forme di intervento agevolabili.

La detrazione al 110% sarà prevista per esempio anche per gli interventi di coibentazione del tetto, per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle pertinenze dell'immobile che usufruisce dell'agevolazione e per la rimozione delle barriere architettoniche per portatori di handicap e over 65.

Cos'è e come funziona il Superbonus

Il Superbonus al 110% è un'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio per interventi di efficienza energetica sugli edifici (per esempio il cosiddetto cappotto termico su almeno il 25% della superficie dell'edificio), antisismici, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Sulla spesa per questi interventi è prevista una detrazione sulla dichiarazione dei redditi pari al 110% della cifra, da suddividere in cinque quote annuali di uguale importo. In alternativa alla detrazione, si può optare su uno sconto dai fornitori sulla fattura, o per la cessione del credito che deriva dalla detrazione a favore degli stessi fornitori, di altri soggetti (anche persone fisiche) o di banche e intermediari finanziari.

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio

Oltre alla proroga fino al 30 giugno 2022 (con previsione di ulteriori sei mesi di proroga in caso di lavori già completati al 60% a giugno, e di altri sei mesi per gli interventi effetuati dagli Iacp con lavori completati al 60% entro dicembre 2022), la Legge di bilancio ha di fatto ampliato la portata della maxi agevolazione.

Per esempio, il beneficio spetta anche in assenza di un condominio, a favore quindi di lavori fatti su unità immobiliari di un unico proprietario, purché gli edifici siano composti da un numero di unità immobiliari tra due e quattro, e siano accatastati separatamente.

La detrazione è riconosciuta anche per gli edifici privi di APE (attestazione di prestazione energetica) perché, per esempio, sprovvisti di tetto o di uno o più muri perimetrali, purché alla fine dei lavori abbiano raggiunto una classe energetica in fascia A.

Tra gli interventi che danno diritto al Superbonus al 110%, si aggiungono nuove tipologie di lavori. Per esempio, la coibentazione del tetto.

E, ancora, usufruiscono del Superbonus i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche, purché realizzati da portatori di handicap o persone di età superiore ai 65 anni, e congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti oggetto di detrazione (cioè cappotto termico, misure antisismiche, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale). Gli interventi includono l'installazione di ascensori, montacarichi, tecnologie per la mobilità e per la comunicazione, impianti igienici, eccetera.

L'agevolazione si estende inoltre all’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture di pertinenza degli edifici, come i box e i garage.

Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, anziché cinque.

Altre modifiche

Altre novità riguardano gli interventi di ricostruzione sui fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008, in cui sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In questi casi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all'Ecobonus e al Sismabonus sono in tutti i casi aumentati del 50%, mentre prima la maggiorazione era prevista solo per i comuni del Centro Italia colpiti dal teremoto del 2016 e quelli dell'Abruzzo colpiti da quello del 2009. Nei territori colpiti da sismi a partire dal primo aprile 2009 e in cui sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per l'installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, ammessa al Superbonus quando è realizzata congiuntamente agli interventi trainanti, sono stati stabiliti tre diversi limiti di spesa:

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti e con accessi autonomi che si trovano all'interno di edifici plurifamiliari;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari e condomini che installano almeno otto colonnine;
  • 1200 per quelli che ne installano più di otto.

La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare.

È stato inoltre modificato il processo di approvazione dei lavori in ambito condominiale. In generale, per l'approvazione degli interventi, il loro finanziamento, la scelta sullo sconto in fattura o la cessione, serve una votazione a maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio. Per le delibere che riguardano l'imputazione a uno o più condòmini della spesa per l'intervento, oltre alla stessa maggioranza serve anche il parere favorevole dei diretti interessati.

A cura di: Gaia Giorgio Fedi

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