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Sismabonus, detrazioni fiscali e prestiti personali: le ultime novità

La campagna della dichiarazione dei redditi 2024 scalda i motori. Si moltiplicano i quesiti tributari dei contribuenti sul Sismabonus per beneficiare delle detrazioni fiscali sui lavori antisismici. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate e come trovare un prestito personale per ristrutturare casa.

Pubblicato il 02/05/2024
team di ingegneri lavora ai progetti di ristrutturazione di casa
Sismabonus: detrazioni fiscali per gli interventi antisismici

Con la campagna per la dichiarazione dei redditi 2024 al via, c’è un nodo da sciogliere per numerosi contribuenti. L’inizio della trasmissione dei Modelli 730 e Redditi persone fisiche riaccende i riflettori sull’ingarbugliata questione della remissione in bonis per gli interventi legati al Sismabonus. Per orientarci nel tentativo di chiarire dubbi e perplessità sullo spinoso argomento, un aiuto arriva dalla risposta ad interpello numero 64/2024 redatta dell’Agenzia delle Entrate.

Sismabonus: che cos’è e come funziona

I contribuenti che eseguano interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi.

La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta, se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa è effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata (70% o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80% o 85%). Inoltre, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per determinati interventi antisismici la detrazione sale al 110%, il cosiddetto Super sismabonus. Infine, chi compra un immobile demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75% o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

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Sismabonus: a chi spetta l’agevolazione

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003.

Asseverazione e Sismabonus 110%

C’è inoltre da osservare che, a proposito di lavori antisismici per la sicurezza di un immobile, occorre accertarsi che il progetto delle opere da realizzare e l’asseverazione siano allegati alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o all’autorizzazione concessa dall’ente locale prima dell’apertura del cantiere. Tanto che l’Agenzia delle Entrate precisa che “l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”. Da qui, la conclusione che un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al Sismabonus 110%. Ne consegue che “in assenza dell’asseverazione, il contribuente può fruire della detrazione nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo”.

Remissione in bonis prima della fruizione della detrazione

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta all’interpello evidenzia che “è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico” ai fini della detrazione fiscale. Per avvalersi dello sconto fiscale, il contribuente deve fare la remissione in bonis prima della prima dichiarazione dei redditi utile, “nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione”, o dell’opzione della cessione del credito.

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A cura di: Paolo Marelli

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