Prestiti e coronavirus: il sostegno alla liquidità
Il Governo corre in aiuto della rete di micro, piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto produttivo più importante del nostro Paese, e stabilisce una serie di misure con il fine di sostenerne la liquidità.
L’articolo 56 del Decreto “Cura Italia” introduce infatti una moratoria su un volume di prestiti stimato di 220 miliardi di euro e prevede il congelamento fino al 30 settembre di:
- scadenze di prestiti a breve;
- rate di prestiti in scadenza;
- canoni in scadenza;
- linee di credito in conto corrente;
- finanziamenti per anticipi su titoli di credito.
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, che non dovrà essere pagata.
Nel caso dei mutui, sta alle imprese chiedere la sospensione della sola quota capitale o dell’intero canone.
Chi può accedere alla moratoria
Può usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto qualunque impresa indistintamente, appartenente a tutti i settori di attività, a patto che non abbia posizioni debitorie “deteriorate”. Inoltre l’impresa non deve avere rate scadute (quindi non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Ricordiamo che il diritto definisce piccole e medie imprese quelle con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro. La misura riguarda anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, rientranti nella categoria “microimprese”.
Le condizioni per usufruire della sospensione
Si può presentare domanda di moratoria dal 17 marzo 2020, data dell’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, servendosi della PEC o di qualsiasi altro canale che consenta di mantenere traccia dell’avvenuta comunicazione.
Le banche, gli intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare la domanda, fermo restando il sussistere per l’impresa delle condizioni viste sopra.
Il primo passo da fare per usufruire della moratoria è presentare un’autocertificazione che dichiari “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19” e “di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000”.
Possono inoltre farne richiesta solo le imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.
Le ulteriori misure previste a favore delle imprese
Il piano del Governo non si esaurisce qui, perché sono state previste anche misure a sostegno finanziario alle imprese, con la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.
Il Fondo di Garanzia a favore delle imprese
Altre disposizioni riguardano il potenziamento per 1,5 miliardi del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI al fine di raggiungere oltre 100 miliardi di garanzie a favore delle medie e piccole imprese, con la definizione di alcune modifiche tra cui, come si può leggere sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
- la gratuità della garanzia del Fondo;
- l'allungamento della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l’emergenza coronavirus;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito;
- l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
- l’aumento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro.
Per tutte le altre disposizioni e per informazioni più dettagliate sulle misure messe in atto dal Decreto Cura, si rimanda alla lettura del decreto stesso o al sito del MEF. Tuttavia occorrerà sempre sentire la propria banca, che ci darà comunicazione di ogni nuova disposizione e con cui si potrà scendere nel dettaglio di ogni singola posizione finanziaria.
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