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Le nuove regole dell'era sui conti in rosso

Il blocco del Rid e la segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi può avvenire in caso di tre mancati pagamenti mensili (90 giorni, 180 nei confronti delle amministrazioni pubbliche) da almeno 100 euro e se lo scoperto è superiore all’1% del credito totale concesso dalla banca.

Pubblicato il 05/01/2021
Le nuove regole dell'era sui conti in rosso

Nuove regole nel 2021 per i conti correnti bancari. Con il nuovo anno la normativa Eba renderà più stringenti le norme in materia di scoperto sul conto corrente. In sostanza, si tratta di criteri in base ai quali le banche possono stabilire che un cliente, titolare di un conto corrente, non sia più in grado di ripagare il proprio debito.

Una situazione nuova che rischia di causare una stretta al credito per famiglie e Pmi, sempre più alle prese con problemi di liquidità per le conseguenze economiche connesse alla pandemia da Coronavirus.

Blocco del Rid e segnalazione

L’European banking authority, l’Associazione bancaria europea, ha deciso il blocco del Rid e la segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi in caso di tre mancati pagamenti mensili (90 giorni, 180 nei confronti delle amministrazioni pubbliche) da almeno 100 euro (500 euro per le imprese).

Il Rid, Rapporto interbancario diretto, è quel servizio con cui il cliente autorizza automaticamente la propria banca ad accettare sul proprio conto corrente gli addebiti provenienti da un particolare creditore, come la domiciliazione bancaria delle utenze domestiche. Il Rid serve soprattutto per effettuare pagamenti periodici come bollette, rate di mutui o finanziamenti, affitti, stipendi, contributi previdenziali; la banca sarà obbligata a segnalare il cliente alla centrale dei rischi con la conseguente iscrizione del correntista nella lista nera dei cattivi pagatori, evento che renderà molto più complicata qualsiasi richiesta di finanziamento da parte del soggetto.

Un mancato pagamento di 100 euro, protratto per tre mesi, fa sì che il correntista venga classificato come cattivo pagatore, di conseguenza tutta la sua esposizione verso la banca verrà classificata come credito deteriorato o non performing loan (Npl). Chi ha il conto corrente scoperto, quindi, da gennaio 2021 rischia di diventare immediatamente “moroso” nei confronti di vari soggetti, ma anche “cattivo pagatore”.

Default all’1% dell’esposizione

Nel caso di un titolare di conto corrente, la banca può giudicarlo in default se è “in rosso” per almeno 100 euro (500 per le imprese) per 90 giorni consecutivi e se, contemporaneamente, questo “scoperto” è superiore all’1 per cento del credito totale concesso dalla banca a questo stesso cliente. Questa seconda “soglia relativa” è importante perché significa che, ad esempio, se la banca ha concesso al cliente un mutuo di 100mila euro, per considerarlo in default non basterà uno scoperto di 100 euro per 90 giorni, ma questo debito dovrà essere almeno l’1 per cento di 100mila euro, cioè mille euro: questo perché, se la banca ha concesso un mutuo per quella cifra, avrà effettuato tutte le verifiche che gli avevano garantito, nel margine di rischio, che il cliente avrebbe potuto restituire il debito.

Nessuna compensazione

Le regole dell’Eba stabiliscono inoltre che non sarà più possibile, come in passato, compensare il debito scaduto con altre linee di credito che il cliente può avere nei confronti della banca e che il cliente sarà considerato in default anche nei suoi eventuali ulteriori rapporti con la banca.

L’escamotage

Una via di uscita potrebbe passare dall’apertura di un fido sul proprio conto corrente. Il fido è una somma di denaro che la banca mette a disposizione del cliente oltre la sua disponibilità e su cui vengono applicati i tassi di interesse di mercato.

Aprire un fido, o rinegoziarne l’ammontare di uno già aperto, permetterebbe al cliente di evitare di ricadere nelle conseguenze delle nuove norme dell’EBA ed inoltre di non dover pagare i tassi di interesse sullo scoperto di conto, che in genere sono molto alti.

Naturalmente molto è lasciato alla discrezionalità della banca, che potrà decidere di valutare di caso in caso, anche in base alla conoscenza diretta del cliente. Ma è indicativo che la Banca d’Italia abbia invitato gli istituti a porre particolare attenzione “alla sensibilizzazione dei soggetti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all’entrata in vigore della nuova definizione” e in questi casi, raccomanda “di prendere contatto con la clientela per valutare le soluzioni più opportune per prevenire la riclassificazione delle esposizioni”.

A cura di: Sofia Fraschini

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