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Da Assofin iniziativa per la sospensione delle rate nel credito al consumo

Pubblicato il 20/04/2020

Aggiornato il 29/04/2020

Da Assofin iniziativa per la sospensione delle rate nel credito al consumo

La prolungata chiusura di aziende e attività in seguito all’emergenza Covid-19, con conseguente taglio degli orari e perdita dei posti di lavoro, genera incertezze anche per i bilanci economici di molte famiglie.

Sono tanti infatti i consumatori che si trovano a dover valutare come far fronte ai propri impegni finanziari o progetti di spesa: mutuo, affitto, bollette, scadenze di spese fisse e rate di finanziamenti, specialmente se il reddito mensile normalmente a disposizione viene anche solo provvisoriamente sospeso o ridotto.  

È per questo che il comparto del credito al consumo si è attivato con una misura analoga a quella che ha riguardato la sospensione dei mutui ai privati cittadini.

Nello specifico, il Consiglio Direttivo Assofin, Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, ha predisposto una moratoria a cui gli operatori del settore potranno aderire, concedendo una sospensione delle rate del prestito ai propri clienti in difficoltà.

Il Consiglio Direttivo ribadisce il carattere puramente facoltativo e libero della moratoria, che andrà espressamente richiesta dal cliente ed eventualmente approvata dall’operatore del credito e poi notificata alla Banca d’Italia.

La moratoria segue le disposizione della European Banking Authority, che il 2 aprile scorso ha pubblicato il Final Report EBA/GL, Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis, un documento che stabilisce che “qualora siano concesse sospensioni nel rimborso dei prestiti in attuazione di moratorie adottate a seguito di provvedimenti legislativi, i crediti ammessi a tale beneficio non debbano essere segnalati come forborne”, cioè esposizioni creditizie che potrebbero altrimenti essere classificate come rischiose e penalizzare quindi l’operatività e il bilancio dell’ente finanziatore.

Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che vorranno aderire alla moratoria, dovranno notificare l’adesione alla Banca d’Italia. È quindi importante verificare con il proprio istituto se abbia aderito all’iniziativa e se si rientra tra i clienti che possono usufruirne.

Chi può beneficiare della sospensione delle rate

Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del prestito i titolari che versino in condizioni di difficoltà, e che in particolare dal 21 febbraio al 30 giugno 2020 si trovassero in una delle seguenti condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (salvo che la risoluzione non sia consensuale o il licenziamento non abbia una giusta causa);
  • cessazione di un rapporto di lavoro “atipico” (anche in questo caso a esclusione delle risoluzioni consensuali o avvenute per giusta causa);
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali);
  • riduzione del fatturato per liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano registrato un calo del 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;
  • eredi di soggetti deceduti titolari di contratti di credito al consumo senza alcuna polizza di protezione, che versino in una delle condizioni sopra elencate.

Per quanto tempo si può ottenere la sospensione del finanziamento?

La rata può essere sospesa per una durata massima di 6 mesi, o per periodi minori concordati con la banca o l’intermediario finanziario.

I finanziamenti devono essere di importo superiore ai 1.000 euro e devono avere una durata superiore a 6 mesi.

Inoltre è necessario non essere già in una situazione di ritardo con i pagamenti tale da incorrere nella decadenza dal beneficio del termine o nella risoluzione del contratto stesso.

La moratoria include anche i finanziamenti concessi con la formula della cessione del quinto, qualora il datore di lavoro o l’ente previdenziale accetti e quindi risulti giuridicamente obbligato a recuperare le rate temporaneamente sospese, comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione. La seconda condizione è che le compagnie assicurative acconsentano che le polizze stipulate insieme al finanziamento (rischio vita e impiego) abbiano validità oltre la durata prevista del prestito.

Le modalità della sospensione

La moratoria del finanziamento può riguardare:

  • la sola quota capitale della rata fino a 6 mesi;
  • l’intera rata, inclusi gli interessi.

L’interruzione delle rate comporta un prolungamento dell’ammortamento di un periodo pari a quello della sospensione, senza alcun costo a carico del cliente.

Nel caso in cui si sospendesse l’intera rata, gli interessi verranno rimborsati al termine del periodo, calcolati sul debito residuo, al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario.

Il titolare del finanziamento avrà tre possibili modalità di rimborso degli interessi:

  • suddivisi in quote di pari importo secondo il numero delle rate residue del finanziamento;
  • in un’unica soluzione, insieme alla prima rate successiva al periodo di sospensione;
  • con rate aggiuntive rispetto al piano di ammortamento.

Ricordiamo infine che la moratoria deve essere espressamente richiesta dal titolare del finanziamento al creditore: sarà quest’ultimo a valutare il sussistere di tutte le condizioni e la fattibilità dell’operazione.

A cura di: Paola Campanelli

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