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Cosa fare in caso di sovraindebitamento

Non tutto è perduto. In caso di sovraindebitamento c'è una via d'uscita. Pochi lo sanno, ma esiste un organismo preposto proprio a risolvere situazioni come questa. Si tratta dell’Occ, acronimo che sta per Organismo di Composizione delle Crisi. Ecco come funziona e quali sono i costi da sopportare.

Pubblicato il 15/12/2023
estinzione debito
Procedura in caso di sovraindebitamento

Ricomporre le crisi da sovraindebitamento, cercando un compromesso tra le parti interessate. È il ruolo svolto dall’Occ, acronimo che sta per Organismo di Composizione delle Crisi. Si tratta di un ente terzo (e quindi indipendente) al quale un debitore può rivolgersi nel momento in cui fatica a onorare l’impegno contratto. Ovviamente non alla prima difficoltà, ma al presentarsi delle condizioni previste dalla legge.

Chi sono i soggetti sovraindebitati e cosa possono fare

I soggetti legittimati a rivolgersi a questo organismo sono quelli sovraindebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che quindi sono esposti alle azioni esecutive da parte dei creditori. Attivando questa procedura puntano a ottenere l’esdebitazione.

La legge definisce il sovraindebitamento come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Possono attivarla innanzitutto i consumatori, quindi gli imprenditori agricoli o a capo di startup innovative e gli imprenditori “minori”, vale a dire che negli ultimi tre esercizi (prima dell’apertura della liquidazione giudiziale) hanno registrato un attivo non superiore a 300 mila euro e ricavi non oltre quota 200 mila. Inoltre, sono legittimati gli imprenditori cessati nel ruolo, i soci responsabili in maniera illimitata, i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi, nonché le società professionali e gli studi professionali associati.

È possibile accedere alla procedura una sola volta nella vita ed è escluso l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali.

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Il ruolo svolto dall’Occ

Istituito presso le Camere di Commercio e presso alcuni organi professionali a livello provinciale (come quello degli avvocati), l’Organismo di Composizione delle Crisi riceve le domande di avvio del procedimento e, valutata la sussistenza dei requisiti, nomina un professionista per assistere il debitore nella ristrutturazione dei debiti.

Alla luce di questa consulenza, il debitore consumatore può formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi. In questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori. Se non si tratta di un consumatore, può formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se invece non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, il soggetto che propone la procedura può formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

A prescindere dallo status del proponente, poi, è possibile chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il gestore individuato dall’Occ individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

A cosa serve la procedura di composizione della crisi

Dopo aver ultimato il piano, il Gestore ne attesta la veridicità e fattibilità e lo trasmette al giudice per l’omologa. Con l’omologa il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano.

L’obiettivo di questa procedura è consentire da una parte l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, dall’altra il ristoro – nei limiti del possibile – dei creditori.

Quanto ai costi, sono fissati a livello ministeriale, con un esborso per le situazioni meno complesse che si aggira intorno ai 2 mila euro.

L’ultima cosa da precisare è che il procedimento si applica a qualunque tipologia di debiti contratti dal soggetto: chirografari, ipotecari e fiscali.

A cura di: Luigi Dell'Olio

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