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Cessione del quinto: cosa fare se si resta senza lavoro
La cessione del quinto, per chi può averne accesso, presenta tassi di interesse sensibilmente inferiori a quelli dei prestiti personali. Cosa accade se in corso c'è un finanziamento di questo tipo e il titolare perde il posto di lavoro per scelta propria o dell'azienda?
Si paga un tasso di interesse che è inferiore rispetto a quello dei prestiti personali, in cambio della garanzia costituita dal proprio stipendio o pensione. Infatti, la rata viene prelevata direttamente dalla società finanziaria per un ammontare non superiore al 20% di quanto incassato mensilmente dal lavoratore o pensionato. È la chiave di volta che spiega la diffusione della cessione del quinto. Ma cosa succede se l’azienda chiude i battenti o, comunque, si perde il lavoro? Cerchiamo di capirlo.
Cosa succede al contratto di finanziamento in caso di perdita del lavoro
Nel momento in cui si avanza una richiesta di finanziamento con la cessione del quinto, la finanziaria chiede in cambio di sottoscrivere un’assicurazione sulla vita e sulla perdita del lavoro che la tuteli dal rischio mancato pagamento delle rate che restano. Con il premio che, al pari delle rate di restituzione, viene suddiviso in rate mensili. Se si viene licenziati e restano ancora da pagare le rate della cessione del quinto, la normativa prevede che il datore di lavoro paghi gli importi delle rate restanti con il trattamento di fine rapporto. Questo importo comprende le ferie e permessi non goduti, nonché la quota prevista dalla liquidazione. Le modalità per il pagamento del debito restante dipendono dalla quota accantonata per il TFR, se cioè quest’ultima è sufficiente o meno per coprire il debito residuo. Nel primo caso, il datore di lavoro estingue il finanziamento e, in caso di importo TFR in più, questo viene versato direttamente alla persona che si è dimessa o è stata licenziata. Se invece l’ammontare del TFR non è sufficiente per estinguere il finanziamento ottenuto con la cessione del quinto, il sottoscrittore è tenuto a versare gli importi restanti, anche se non ha più un lavoro e indipendentemente dai motivi per cui ha smesso di lavorare.
Cosa accade in caso di dimissioni al contratto di cessione del quinto
Se l’addio al posto di lavoro è frutto di una scelta del lavoratore, tocca a quest’ultimo darne immediata comunicazione alla finanziaria, che può richiedere un nuovo e diverso accordo per saldare il debito rimanente. Anche in questo caso entra in gioco la capienza del TFR.
Se invece, le dimissioni sono seguite da un nuovo impiego, tocca alla società che ha concesso il prestito contattare il nuovo datore di lavoro e sostituirlo al precedente. In questo caso, l’importo delle rate può subire una variazione nel caso in cui il nuovo contratto presentasse condizioni retributive differenti dal precedente. In ogni caso, se l’ammontare dello stipendio scende, non vi è alcun vincolo per la finanziaria di riparametrare verso il basso la rata.
L’opzione del rifinanziamento
Non va poi dimenticato che, se cambiano le condizioni reddituali, o arriva un’entrata inattesa, è sempre possibile estinguere il finanziamento o rimodularne le condizioni. Mentre il rinnovo può invece essere ottenuto solo dopo aver pagato almeno il 40% delle rate, ricordando che è sempre possibile rinnovare il prestito anche con una banca o una finanziaria diversa da quella che ha concesso il primo finanziamento. È dunque opportuno verificare se altri intermediari offrono prestiti con tassi più bassi di quello che si otterrebbero rinnovando con la propria banca.
Secondo l’ultimo Osservatorio mensile di Segugio.it, a ottobre il Taeg per le cessioni del quinto si è attestato mediamente al 5,29% per i dipendenti pubblici, al 6,92% per i pensionati e al 7,92% per i lavoratori privati. Tutte condizioni più convenienti rispetto al tasso medio dei prestiti personali, all’8,66%.
Ora il pallino torna nelle mani della Bce. Se l’istituto di Francoforte proseguirà nell’allentamento monetario, i tassi di mercato scenderanno ulteriormente, ampliando così le possibilità di accesso ai finanziamenti.
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