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Bonus facciate: la detrazione copre il 90% dei costi sostenuti nel 2020

Il “bonus facciate” è lo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle città italiane, che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 per lavori sulle facciate, senza un limite massimo di spesa. Possono usufruirne proprietari e locatari, privati e imprese.

Pubblicato il 19/09/2020
Bonus facciate: la detrazione copre il 90% dei costi sostenuti nel 2020

Non ci sono solo gli interventi per l'efficienza energetica degli edifici a godere di vantaggi fiscali: lo stato offre delle agevolazioni anche per il rifacimento delle facciate per pure ragioni estetiche. Il “bonus facciate” è lo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle città italiane, che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa. 

Come funziona il bonus

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) nella misura del 90% delle spese documentate per lavori sulle facciate degli edifici esistenti, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.  Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo: la prima nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e le altre nei nove periodi d’imposta successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione, ma se l'importo della detrazione è superiore all'imposta lorda del periodo di imposta non si può recuperare la differenza sulle dichiarazioni dei redditi successive.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Decreto Rilancio, che ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali (tra cui il cosiddetto Superbonus) ha esteso anche per il bonus facciate l'opzione di cedere il credito di imposta in cambio di uno sconto immediato sulla fattura dei lavori

Chi ne ha diritto

Tutti possono usufruire del bonus. Possono richiederlo inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Sono esclusi solo i contribuenti che hanno solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, per esempio chi è titolare esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni e aderisce al regime forfettario. 

Come accennato, può usufruire del bonus anche chi non è proprietario dell'immobile, ma deve avere  un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Possono usufruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e il convivente di fatto, purché contribuisca effettivamente alle spese dei lavori.

I lavori sui quali si può richiedere la detrazione 

Per avere diritto al bonus, occorre realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L'importante è che l'edificio sul quale si compiono i lavori si trovi nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Nello specifico, le zone A sono le parti del territorio con  agglomerati  urbani  che rivestono  carattere  storico,  artistico  o  di  particolare  pregio ambientale e le aree circostanti, mentre le zone B sono le parti del territorio  totalmente  o  parzialmente  edificate (cioè con un indice di superficie coperta da edifici di almeno il 12,5%).

I lavori per i quali si può richiedere l'agevolazione sono gli interventi di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e anche gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione pure i lavori su grondaie,  parapetti e cornici, nonché le spese correlate ai lavori, come l'installazione dei ponteggi e lo smaltimento dei materiali, oltre che le varie imposte (Iva, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l’occupazione del suolo pubblico). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada (o comunque dal suolo a uso pubblico).

A cura di: Gaia Giorgio Fedi

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