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Acquisti finanziati: e se il venditore non consegna?
Aggiornato il 24/11/2016

Il credito al consumo è ormai una realtà consolidata cui ricorrono sempre più famiglie per distribuire in un arco temporale un po’ più ampio l’acquisto di diverse tipologie di beni, solitamente automobili, elettrodomestici e mobili per la casa.
Le offerte di finanziamento diventano dunque uno strumento per accedere a beni di consumo pianificando al meglio le proprie uscite mensili.
Vi è tuttavia un aspetto importante e spesso trascurato nella dinamica di acquisto di un bene mediante finanziamento: cosa succede se, a fronte di un acquisto per cui è già attivo il contratto con la finanziaria, il venditore non consegna il bene?
E’ un’eventualità piuttosto remota, tendenzialmente legata al fallimento del venditore, che trova comunque riscontro nella normativa. Approfondiamo dunque l’argomento, per capire come gestire il pagamento delle rate residue.
Solitamente gli attori coinvolti nel processo di acquisto sono il consumatore, il venditore e la finanziaria. Quest’ultima anticipa al venditore il denaro a copertura del bene acquistato, in modo tale che il consumatore possa beneficiarne da subito. La normativa italiana in materia, contenuta nel D.Lgs. n.206/2005 e nel D.Lgs. n.385/1993, fa riferimento direttamente alle disposizioni comunitarie relative al credito al consumo.
Secondo la Direttiva Ce n.87/102 in casi di inadempienza del venditore, il consumatore ha il diritto di rivalersi contro il finanziatore. Ciò è possibile solo nel caso in cui sia presente un regime di esclusiva nell’erogazione del finanziamento con il venditore. Un’eventualità molto rara, dato che difficilmente venditore e finanziaria si trovano in rapporto di esclusiva.
La giurisprudenza italiana si è espressa su episodi di questo tipo. E’ recente la sentenza del Tribunale di Bergamo, che ha valutato il caso in cui il pagamento delle rate di un finanziamento auto era stato interrotto per la mancata consegna della vettura da parte del concessionario, che aveva cessato la propria attività.
Il caso è stato portato all’attenzione della Corte di Giustizia Europea che, con riferimento alla Direttiva n. 87/102 precedentemente citata, ha sentenziato che, in caso di mancata consegna del bene il consumatore è tenuto a interrompere il pagamento delle rate, giustificando il pronunciamento con il fatto che la “parte debole”, ovvero l’acquirente, non può influenzare il rapporto tra venditore e finanziaria.
L’interruzione del pagamento può avvenire, sempre secondo la Corte, anche se non vi è rapporto di esclusiva tra venditore e finanziaria, chiaramente rispettando quanto previsto dalla legge nazionale (in questo caso quella italiana).
Questa sentenza trova riscontro anche nel Testo Unico Bancario che, all’art.124 n.3, chiarisce che, con particolare riferimento ai prestiti finalizzati, lo scopo del contratto di finanziamento è infatti l’acquisto del bene che deve essere indicato nel contratto stesso a pena di nullità (art.124 n. 3, Testo Unico Bancario). Quindi la mancata consegna di un bene costituisce un vizio dell’accordo in essere, non soltanto con riferimento all’acquisto ma anche al finanziamento.
Ma, come comportarsi in concreto, se ci si trova in questa spiacevole situazione di mancata consegna del bene? Innanzitutto occorre inviare una lettera di diffida al venditore, fissando una data entro cui il bene deve essere consegnato (solitamente 15 giorni). Se il venditore non dovesse dare seguito alla comunicazione, si procederà per vie legali, coinvolgendo anche la finanziaria.
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