Altri marchi del Gruppo:
MutuiOnline.it
FondiOnline.it
Segugio.it
Logo PrestitiOnline
Chiama gratis 800 97 97 90 Chiama gratis 800 97 97 90

Pignoramento

È l'atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata nei confronti di un debitore. Da un punto di vista formale, così come previsto dall'articolo 492 del Codice di procedura civile, il pignoramento presenta l'intimazione dell'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi nel sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito.

Il pignoramento può essere di tre tipi:

  • pignoramento immobiliare: ha per oggetto i beni immobili;
  • pignoramento mobiliare: ha per oggetto cose mobili;
  • pignoramento presso terzi: ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nelle disponibilità di un terzo.

Il pignoramento mobiliare fa riferimento a denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito del debitore; il pignoramento immobiliare fa riferimento a beni non amovibili del debitore, come gli immobili. Le prime due forme di pignoramento hanno per oggetto beni e cose in possesso del debitore. Non vale lo stesso discorso per la terza forma di pignoramento che riguarda i crediti e i beni del debitore presso terzi. Si intendono: stipendi, conti correnti, pensioni, crediti legati all'esercizio di una libera professione.

Il pignoramento dei beni può essere messo in atto quando sussistono uno o più debiti nei confronti di qualcuno reiterati nel tempo. La procedura può essere eseguita soltanto con un titolo esecutivo e un atto di precetto notificato al debitore. Nell'atto di precetto viene fissato il termine ultimo per saldare i debiti che non può essere inferiore ai dieci giorni. Scaduti i termini previsti, si procede e si rende esecutivo il pignoramento.

Mentre il precetto è un atto del creditore, il pignoramento è dunque un atto dell'ufficiale giudiziario che viene predisposto dopo che il creditore ha notificato al debitore il titolo esecutivo e il precetto. La notifica di pignoramento, così come previsto dall'articolo 481 del Codice di procedura civile, deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto. L'ufficiale giudiziario dovrà specificare precisamente il credito per il quale si procede e i beni che si devono pignorare.

Con l'atto di pignoramento il debitore viene invitato a dichiarare la propria residenza o il domicilio eletto. Il pignoramento contiene anche l'avvertimento della possibilità di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro che corrisponda al credito che il procedente vanta. Tale richiesta va presentata in cancelleria prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione dei beni. Oltre alla richiesta è necessario versare almeno un quinto della somma.

Si può evitare il pignoramento se il debitore versa nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma (spese incluse) da consegnare al creditore. Se si tratta, invece, di cose pignorate, il debitore può consegnare all'ufficiale giudiziario una cifra corrispondente all'ammontare del credito e delle spese, incrementato di due decimi.

Il pignoramento non ha più efficacia se, trascorsi 45 giorni dal suo compimento, il creditore non porta avanti l'esecuzione, chiedendo l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Vi sono beni definiti impignorabili dalla legge sia per la loro valenza sociale che per il loro ruolo nella vita quotidiana. Rientrano tra i beni impignorabili:

  • i crediti alimentari
  • l'assegno di maternità
  • assegni di povertà
  • fedi nuziali
  • elettrodomestici di prima necessità.

Ultimo aggiornamento 28/10/2019

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 0 su 5 (basata su 0 voti)

Termini correlati