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Veranda sul balcone: libera, ma non troppo

Troppo bello per essere vero? Un emendamento alla legge di conversione del Decreto Aiuti Bis ha stabilito che non è più necessario il via libera del comune per installare le vetrate scorrevoli, rendendone più facile l'installazione. Anche se con qualche limite.

Pubblicato il 03/10/2022
veranda vista lago
Cade l'obbligo di autorizzazione per le verande

La possibilità di creare una veranda sul proprio balcone senza più dover richiedere autorizzazioni sta creando grande curiosità. Si tratta, in effetti, di una novità normativa di grande rilievo, anche se non mancano i paletti. Vediamo quali.

Edilizia libera

In ottica di semplificazione, un emendamento (approvato) alla legge di conversione del Decreto Aiuti Bis ha stabilito che non è più necessario il via libera del comune per installare le vetrate scorrevoli. In sostanza, decade la necessità di comunicazioni, progettazioni e collaudi per la loro installazione.

Il riferimento è alle cosiddette Vepa, acronimo che sta per vetrate panoramiche amovibili. Si tratta di strutture ad alte prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande e balconi. Rispetto ad altre vetrate, la loro caratteristica è di essere completamente rimovibili, solitamente costituite da sistemi scorrevoli per l’apertura e la chiusura della vetrata, a seconda dell’esigenza stagionale. Si tratta quindi di strutture che isolano dal freddo e dal caldo e possono anche costituire una protezione dalle infiltrazioni in caso di pioggia. La loro funzione deve essere di protezione dagli agenti atmosferici, dai rumori e dagli altri tipi di immissioni, migliorando la qualità dei luoghi sotto l’aspetto energetico.

Molto gettonate a partire dallo scoppio della pandemia, quando si è rafforzata l’esigenza di migliorare l’ambiente domestico, anche con finalità lavorativa, le Vepa sono disciplinate in maniera differente tra i vari comuni italiani. Da qui l’intervento del legislatore per garantire una disciplina omogenea. Secondo il testo di legge, le strutture potranno essere installate su “balconi aggettanti dal corpo dell’edificio” oppure su “logge rientranti all’interno dell’edificio”.

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I vincoli per realizzarle

Spazi ampi di manovra, dunque, ma con qualche vincolo. Il primo è che si tratti di vetrate temporanee dal punto di vista strutturale, vale a dire che “non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo”, stando alla lettera della normativa. In sostanza non devono generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, “anche da superficie accessoria a superficie utile”. In sostanza, la chiusura attraverso le vetrate non può servire a creare nuovi spazi abitabili.

Inoltre, è importante che le vetrate garantiscano una micro-areazione naturale, che consenta una circolazione costante a garanzia della salubrità dei vani interni domestici. Dal punto di vista estetico, il legislatore pone due condizioni: che venga ridotto al minimo l’impatto visivo e che non vengano modificate le linee architettoniche preesistenti.

Sanati gli abusi

Cosa accade alle strutture già realizzate e fin qui considerate irregolari, oppure oggetto di dubbi interpretativi a causa di regolamenti comunali non abbastanza chiari? Per gli addetti ai lavori, il nuovo DL sana gli abusi precedenti, tranne per le Vepa realizzate nelle zone sottoposte a vincoli ambientali specifici, nonché per i condomini, qualora in questi ultimi sorgano specifici contrasti.

Quanto al materiale, non è indispensabile il ricorso al vetro, l’unica condizione posta dal legislatore è che venga assicurata la totale trasparenza della struttura. Non ci sono indicazioni in merito all’eventuale presenza di di guide, supporti o congiunzioni verticali, che potrebbero interferire sulla trasparenza, nonché sull’estetica d’insieme.

Un altro requisito presente nella legge è la panoramicità intesa in senso generico, per cui non è necessario che la vetrata consenta una visuale a distanza. Le vetrate che diventano edilizia libera, quindi, possono realizzarsi anche al piano terreno di un edificio e senza particolare distanza da altre costruzioni, pur se non assicurano una vista panoramica.

Infine, la vetrata deve restare una superficie accessoria, senza una stabile permanenza. In concreto non può ospitare ad esempio una lavatrice, un televisore, un impianto di condizionamento o altre strutture che generino assetti stabili.

A cura di: Luigi dell'Olio

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