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Superbonus e parcelle, come pagare

Modalità diretta, mandato senza rappresentanza e delega di pagamento sono le tre possibilità in campo per potre pagare le parcelle nel superbonus 110%. La scelta dipende dalla presenza di un general contractor o se la fattura è direttamente emessa al committente dei lavori.

Pubblicato il 03/03/2021
Superbonus e parcelle, come pagare

Il Superbonus non riguarda solo la spesa per gli interventi energetici e di riqualifica, ma anche le parcelle. La normativa che regola l’ecobonus e il sismabonus potenziati chiarisce che si può usufruire del 110% non solo per le spese relative ai lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, ma anche per i costi relativi alla consulenza dei tecnici. Studi di fattibilità o analisi preventiva di costi e benefici, per esempio, rientrano in questa categoria e sono due passaggi fondamentali, che danno il via ai lavori, visto che il requisito minimo per accedere all’ecobonus 110% è il miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta.

Se i lavori saltano

Ma cosa succede se dopo i dovuti accertamenti si decide di non procedere più con i lavori? Per il Superbonus 110% la parcella del tecnico resterà al carico del contribuente. La prestazione professionale è infatti stata svolta, e la fattura emessa: ma se i lavori non partono, l’onere di pagare il tecnico spetta al contribuente che ne ha richiesto l’operato. Su questo punto il decreto Rilancio ha stabilito, al comma 15 dell’articolo 119: “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 110% spetta: “anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).” Da considerare, però, che le spese sostenute  per visti di conformità, e asseverazioni sono detraibili, insieme a quelle sostenute per la progettazione. 

Tre modi per pagare

Ci sono  tre modalità per pagare le parcelle dei tecnici e professionisti:

  • modalità diretta;
  • mandato senza rappresentanza;
  • delega di pagamento.

La modalità diretta riguarda il caso in cui il mandato con cui il committente conferisce l’incarico al progettista, e di conseguenza viene emessa fattura da parte del professionista al committente. 

Il mandato senza rappresentanza ha per oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente a un general contractor. In questo caso, i servizi vanno fatturati dai professionisti al general contractor che poi li riaddebita, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente. 

La delega di pagamento prevede – come nella modalità diretta – il conferimento del mandato dal committente ai professionisti, ma con delega di pagamento conferita al general contractor. Con la delega di pagamento, i professionisti emettono fattura direttamente al committente e il general contractor, dopo aver pagato tali prestazioni e per effetto della delega di pagamento ricevuta, provvede ad addebitare le somme in fattura al committente, in regime di esclusione Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972), come somme anticipate in nome e per conto del cliente. Questa terza soluzione presenta però un profilo di rischio legato all’articolo 121 del Dl 34/2020, nel punto in cui prevede che si possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo pari massimo al corrispettivo stesso. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, dato che non fanno parte della base imponibile (e quindi del corrispettivo), rischiano infatti di non essere scontabili.

A cura di: Sofia Fraschini

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