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Ristrutturazione del debito per i privati

Le agevolazioni che consentono la ristrutturazione del debito sono state introdotte in Italia con la Legge 3/2012, poi modificata con il DL 179/2012. Si tratta di una legge che regola il sovraindebitamento, e permette in alcuni casi di ridurre, o cancellare, l’importo totale del debito.

Pubblicato il 14/08/2020
Ristrutturazione del debito per i privati

Con il termine “ristrutturazione del debito” si indica una serie di soluzioni per permettere a coloro che si trovano in un periodo di squilibrio finanziario, e quindi non possono far fronte agli impegni economici assunti, di poter risolvere la loro situazione debitoria.

Ristrutturare la situazione debitoria è possibile sia per le imprese, sia per i privati: in questo articolo ci occupiamo della ristrutturazione del debito per i privati.

A chi è rivolta la ristrutturazione del debito per i privati

Le agevolazioni che consentono la ristrutturazione del debito sono state introdotte nel nostro sistema legislativo con la Legge 3/2012, poi modificata con il DL 179/2012. Si tratta di una legge che regola il sovraindebitamento, e permette in alcuni casi di ridurre l’importo complessivo dei debiti contratti, e in altri casi addirittura a cancellarli, quando per esempio tali debiti siano stati contratti nei confronti del Fisco.

Sostanzialmente, attraverso le modifiche apportate, è stato reso possibile ai debitori di poter sanare la propria situazione debitoria. Queste norme sono rivolte in particolare ai seguenti soggetti:

  • Coloro che sono state esclusi dalle procedure fallimentari
  • Chi non riesce effettivamente a fronteggiare gli impegni finanziari assunti
  • Chi si trova in stato di grave squilibrio economico

In presenza di situazioni di questo genere, che devono essere dettagliatamente confermate dai fatti, si può chiedere di accedere alla ristrutturazione del debito, secondo tre diverse modalità che scoprirai nei paragrafi successivi.

Il piano di ristrutturazione del debito

È forse la soluzione più conveniente per i privati che desiderino la ristrutturazione della propria situazione debitoria. Accessibile esclusivamente dalle persone fisiche, il procedimento prevede un vero e proprio piano da presentare al tribunale. Il piano di ristrutturazione prevede che il debitore dichiari quali e quanti debiti si intende pagare, e con quali modalità e tempistiche.

Il giudice, coadiuvato da una commissione che si occupa della gestione delle crisi finanziarie, emetterà la sua approvazione o la negazione del piano di rientro. Se viene approvato, questo bloccherà eventuali pignoramenti o liquidazioni del patrimonio.

L’accordo di ristrutturazione

Per ciò che riguarda la seconda opzione, corrispondente nell’accordo di ristrutturazione, essa è utilizzabile sia dalle persone fisiche che da soggetti giuridici, a patto che possano essere oggetto di fallimento.

In questo caso, l’accordo va trattato direttamente con i creditori. Si tratta di una sorta di concordato, anche se di minore entità, tanto che viene anche denominato mini-concordato.

Per potersi avvalere della ristrutturazione del debito mediante accordo di ristrutturazione, è necessario che almeno il 60% dei creditori accettino e sottoscrivano la trattativa.

La liquidazione patrimoniale

Terza e ultima possibilità è rappresentata dalla cosiddetta liquidazione patrimoniale. È la soluzione estrema, in quanto presuppone che il debitore venda i beni di sua proprietà per fronteggiare i debiti contratti. 

Completata la procedura di liquidazione dei beni patrimoniali, si può procedere all’estinzione dei debiti, che saranno cancellati così come previsto dall’accordo sottoscritto tra debitore e creditori.

ATTENZIONE: tale procedura non è attivabile nei seguenti casi:

  • Sui crediti impignorabili
  • Sui frutti derivanti dall’usufrutto legale dei beni dei figli
  • Sui crediti che hanno carattere di mantenimento o alimentare
  • Sui beni che sono necessari al sostentamento del debitore e dei suoi familiari
  • Se i beni costituiscono un fondo patrimoniale
A cura di: Emilia Urso Anfuso

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