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Reddito di emergenza, dall'1 luglio via alle domande
Le richieste potranno essere inviate online dal sito dell'Inps, oppure per il tramite di un patronato o di un Caf. L'assegno varia, in base al nucleo familiare, da un minimo di 400 euro ad un massimo di 800 euro, e sarà più ricco per le famiglie che vivono in affitto.
Tutto pronto, o quasi, per richiedere altre quattro quote del Reddito di emergenza (Rem), relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A partire dalla prossima settimana, esattamente dall’1 luglio e fino al 31 luglio, si potrà presentare la domanda per il Rem direttamente dal sito dell’Inps tramite il servizio online (sarà necessario loggarsi con le proprie credenziali), oppure con il supporto di un patronato o di un Centro di assistenza fiscale (Caf).
Gli importi mensili del Reddito di emergenza possono variare, a seconda del nucleo familiare, da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 800 euro al mese (in presenza di disabilità gravi l’assegno può essere alzato fino a 840 euro). Inoltre, a differenza del primo Decreto Sostegni, sono state introdotte due novità: la prima riguarda i potenziali beneficiari, con la platea che è stata allargata anche ai disoccupati che hanno cessato di percepire la Naspi o la Dis-coll (è l’indennità mensile spettante alle collaborazioni coordinate e continuative) entro il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre forme di sussidio; la seconda, invece, riguarda l’importo dell’assegno mensile, che sarà più alto per chi vive in affitto.
I requisiti per le nuove quote del Rem
I requisiti per poter ottenere le quote aggiuntive del Reddito di emergenza per le 4 mensilità da giugno a settembre sono gli stessi previsti dal primo Decreto Sostegni (decreto legge dello scorso 22 marzo), eccezion fatta per il valore del reddito familiare a cui fare riferimento, che sarà quello di aprile 2021.
In sostanza, per aggiudicarsi il Rem, il valore del reddito familiare dello scorso aprile dovrà essere inferiore al reddito di emergenza potenziale a cui si avrebbe diritto. Per effetto delle novità introdotte dal Decreto Sostegni Bis, tale soglia viene innalzata ai nuclei familiari che vivono in affitto per un valore pari a un dodicesimo del canone annuo di locazione. Tutti gli altri requisiti, invece, sono rimasti immutati, ovvero essere residenti in Italia e avere un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 15mila euro. Inoltre, il patrimonio mobiliare della famiglia non deve avere un valore alla fine del 2020 maggiore di 10mila euro; limite che si innalza di 5mila euro, fino a un massimo di 20mila, per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo (in presenza di disabilità gravi, il massimale viene ulteriormente incrementato di altri 5mila euro).
Le incompatibilità del Rem
Al di là dei requisiti base per ottenere il Reddito di emergenza, ci sono comunque delle situazioni di incompatibilità, che quindi non danno diritto al Rem. Innanzitutto, i potenziali beneficiari non devono essere titolari di una pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza oppure, fatta eccezione del l’assegno ordinario di invalidità, non devono percepire la pensione (diretta o indiretta).
Tra gli altri casi di incompatibilità, avere un contratto di lavoro subordinato (fa eccezione il contratto di lavoro intermittente), o un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure avere una retribuzione lorda maggiore del limite massimo del reddito familiare per poter richiedere il Reddito di emergenza. Inoltre, anche i percettori del bonus introdotto dal Decreto Sostegni e riservato ai collaboratori sportivi e agli stagionali del turismo e dello spettacolo non potranno richiedere il Rem.
Come si calcola l’importo
L’ammontare del Reddito di emergenza varia a seconda dei componenti del nucleo familiare. Si parte da un minimo di 400 euro, che spetta ai nuclei con un solo componente, fino ad arrivare a un massimo di 800 euro. Per conoscere l’importo spettante basta moltiplicare il valore base del Rem, pari appunto a 400 euro, per il parametro della scala di equivalenza. Quest’ultimo è pari a 1 per i nuclei composti da 1 sola persona e aumenta di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne e di 0,2 per i componenti minorenni.
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