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Prestiti e mutui, lo stop ai pagamenti è prorogato

Hanno diritto a usufruirne le persone dipendenti con un orario di lavoro ridotto, oppure sospeso, per almeno 30 giorni. Tra i beneficiari, ci sono anche i lavoratori che hanno la partita Iva, purché abbiano riscontrato un calo del fatturato. Per le imprese la condizione di essere in bonis.

Pubblicato il 30/10/2020
Prestiti e mutui, lo stop ai pagamenti è prorogato

Almeno fino alla fine di gennaio 2021 è sospeso il pagamento di mutui e prestiti per le micro, piccole e medie imprese, i professionisti e le ditte individuali che vogliano avvalersi di questa possibilità alla luce dell’emergenza sanitaria. La proroga (che è del 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico) è definita con il Dl Agosto e potrebbe dilatarsi ancora, per tutte le categorie, con un ulteriore rinvio allo studio con la Legge di Bilancio 2021.

Si tratta, in concreto, di una misura neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, dunque, non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. Avvalersene non comporta essere classificati come cattivi pagatori.

Modalità

La sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing sono effettuate senza ulteriori oneri né per gli intermediari, né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore. Inoltre, la proroga è automatica - salvo rinuncia - per le imprese già ammesse, mentre le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno possono accedere alla moratoria entro il 31 dicembre 2020.

Beneficiari

Hanno diritto a usufruirne le persone dipendenti con un orario di lavoro ridotto, oppure sospeso, per almeno 30 giorni. Tra i beneficiari, ci sono anche i lavoratori che hanno la partita Iva, purché abbiano riscontrato un calo del fatturato come minimo del 33% nel primo trimestre del 2020, rispetto all'ultimo del 2019. I titolari di mutui per seconde case o per ristrutturazioni e coloro che hanno finanziamenti di liquidità devono possedere queste caratteristiche: cessazione delle prestazioni lavorative (per ogni tipo di contratto); sospensione o riduzione dell'orario per almeno 30 giorni; fatturato in calo di un terzo (per quel che riguarda autonomi e partite Iva) in conseguenza dell'emergenza-pandemia. Secondo la definizione della Commissione europea, sono Pmi le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Requisiti

Al momento dell’inoltro della comunicazione, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Come si richiede la sospensione?

Nella comunicazione per richiedere la moratoria l’impresa deve autodichiarare il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

La comunicazione può essere inviata via Pec o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se rispettano i requisiti previsti dal decreto Cura Italia, ed elaborarle in 30 giorni.

Casi particolari

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica, la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

A cura di: Sofia Fraschini

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