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Negozi, torna il bonus affitto 2020

Torna il bonus affitto negozi 2020. La nuova misura prevede un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Non vale più il limite dei 5 milioni di ricavi. Tuttavia, l’accesso resta legato al requisito del calo di fatturato.

Pubblicato il 05/12/2020
Negozi, torna il bonus affitto 2020

Torna il bonus affitto negozi 2020. Esteso sia dal Decreto Ristori, sia dal Decreto Ristori Bis, la nuova misura prevede un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. L’incentivo spetta alle imprese o alle partite Iva che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto (in base ai codici Ateco) e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità.

Le misure nel dettaglio

Il credito d’imposta del 60% del canone di locazione è destinato agli immobili ad uso non abitativo atti allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, attività di interesse turistico, esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta si abbassa al 50% per le strutture turistico ricettive e al 30% per la generalità delle partite Iva.

Novità sui requisiti

Nei mesi, il bonus affitto negozi è stato oggetto di diverse modifiche. Nello specifico, il “Decreto Agosto” ha esteso per un’ulteriore mensilità il bonus sugli affitti delle partite Iva. Per le imprese del turismo, inoltre, il bonus affitto è già riconosciuto fino al mese di dicembre 2020. In seguito, l’art. 8 del “Decreto Ristori” ha ampliato il credito d’imposta sugli affitti commerciali anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Per sapere se si rientra tra le agevolazioni, occorre consultare la tabella dei codici Ateco allegata al Dpcm del 24 ottobre 2020. Per questi ultimi, non vale più il limite dei 5 milioni di ricavi. Tuttavia, l’accesso resta legato al requisito del calo di fatturato o corrispettivi che, per il mese di riferimento, dovrà essere pari almeno al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’eccezione al bonus affitti

Il vincolo della riduzione non è richiesto per le attività avviate nel 2019 e per le partite Iva con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020. Possono accedervi gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR; le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. Ma non solo: sono comprese anche le strutture alberghiere e agrituristiche. Queste ultime possono accedervi indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L’amministrazione finanziaria non esclude il bonus per i soggetti in regime forfettario e gli imprenditori e le imprese agricole. Restano esclusi, invece, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Cessione del canone

Il titolare di partita IVA beneficiario del bonus affitti potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione ovvero in compensazione.

A cura di: Sofia Fraschini

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