Decreto semplificazioni sul Bonus 110
Con l'approvazione del Decreto Semplificazioni sono state apportate modifiche alla tempistica relativa all'acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus. Il termine per stabilire la residenza non è più di 18 mesi, ma di 30 mesi dall'atto di compravendita.
È noto come Decreto Semplificazioni ed è stato approvato definitivamente il 28 luglio scorso. Il provvedimento riguarda in particolare la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.
Si punta a perfezionare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione in più settori e a rendere più veloci i processi. Per favorire la decarbonizzazione, infatti, sono state rese più agevoli le procedure autorizzative relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all’installazione di infrastrutture energetiche, di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, alla bonifica dei siti contaminati e al repowering degli impianti esistenti.
Novità per il Superbonus
Con il Decreto Semplificazioni sono state semplificate le procedure per accedere alla misura, in modo da favorire l’efficientamento energetico degli edifici. L’accesso alla misura è stato esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.
Andando nei dettagli, l’articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Ora, dunque, anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale potranno avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Parliamo, in particolare, di ospedali, case di cura e conventi.
Affinché tali opere possano servirsi della detrazione, i soggetti beneficiari devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica. Con il Decreto Semplificazioni diviene più agevole la disciplina per fruire del Superbonus: mediante una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile – si legge nel provvedimento - attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.
L'art. 33-bis cambia in alcune parti la disciplina del Superbonus. Questa agevolazione innalza al 110% l’aliquota di detrazione di spese affrontate fino al 30 giugno 2022 per opere di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La nuova norma interviene su alcuni requisiti tecnici che permettono l'accesso alle detrazioni previste.
I cambiamenti riguardano le violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, la tempistica relativa all'acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel superbonus, l'applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche, nonché la disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
Con il Decreto Semplificazioni, ad esempio, gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non contribuiscono al calcolo della distanza e dell’altezza. Sul fronte delle violazioni ci saranno dei cambiamenti: il beneficio della detrazione andrà a decadere per ogni singolo intervento frutto di irregolarità.
Tra le novità introdotte dal nuovo provvedimento c’è anche quella riguardante il termine per stabilire la residenza: non è più di 18 mesi ma di 30 mesi dall’atto di compravendita qualora l’immobile sia sottoposto a un intervento di efficientamento energetico rientrante nel Superbonus.
È da ricordare che, nel caso del Superbonus 110%, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione si può scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi, noto anche come sconto in fattura. Inoltre si può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, può essere disposta in favore di:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
A loro volta coloro che ricevono il credito possono avere la possibilità di accedere alla cessione.
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