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Cessione del quinto dello stipendio: come funziona
La cessione del quinto dello stipendio è un particolare tipo di prestito personale previsto a favore di lavoratori subordinati e pensionati, nel quale la rata di rimborso è trattenuta direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione dal datore di lavoro.
Aggiornato il 25/03/2021

La cessione del quinto dello stipendio
Il D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 disciplina la cessione del quinto dello stipendio: quest’ultimo è un particolare tipo di prestito personale previsto a favore di lavoratori subordinati e pensionati, nel quale la rata di rimborso è trattenuta direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Saranno questi ultimi poi, a versarla all’intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal piano di ammortamento. L'espressione 'cessione del quinto di stipendio o di pensione' deriva dal fatto che l'importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto (o pensione). La durata del contratto di prestito non può superare i 10 anni (120 mesi) ed è obbligatoria la copertura assicurativa per il rischio di premorienza del titolare della prestazione.
La particolarità di questa soluzione di prestito è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga. Tale peculiarità fa sì che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente anche se, trattandosi comunque di una cessione volontaria, è sempre e comunque revocabile.
Chi può contrarre il prestito?
Possono fruire di questa forma di prestito tutti i lavoratori dipendenti, sia dello Stato, sia delle aziende private. E’ stata, inoltre, estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli enti previdenziali. Per quanto riguarda i dipendenti delle aziende private la banca o l'ente finanziario si riserva la possibilità di valutare le garanzie. Le aziende vengono valutate per il capitale sociale, il numero di dipendenti e soprattutto si guarda se in passato hanno autorizzato altri contratti di cessioni ai propri dipendenti. Quest'ultima verifica dimostra se l'azienda è precisa nei pagamenti.
Può succedere che nel tempo alcune aziende private che prima sono valutate positivamente perdano la possibilità di concedere ai propri dipendenti la trattenuta, perché dalle banche risultano poco gradite.
Chi può erogare il prestito?
Sempre in base all’art. 15 del DPR 180/1950 sono ammessi a concedere prestiti ai lavoratori, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di cessione del quinto da parte di un dipendente. La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi:
- a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata.
- In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata.
Il datore di lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata; in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. È il caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute, ecc. Nessun altro obbligo è previsto per il datore di lavoro. In merito, una recente Sentenza del Tribunale di Monza Sez. I del 18/06/2019 ha precisato che in tema di cessione del quinto dello stipendio, le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito.
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