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Usura
L’usura costituisce un vero e proprio reato, previsto dal codice penale, che si verifica quando viene concesso un credito, un prestito o un finanziamento che impone tassi di interesse o altri costi eccessivi, superiori rispetto ai limiti fissati dalla legge.
Tali limiti sono fissati periodicamente dalla Banca d’Italia, che pubblica con cadenza trimestrale il livello del Tegm (Tasso Effettivo Globale Medio), ovvero il livello di Teg medio applicato alle diverse categorie delle operazioni di finanziamento.
Per calcolare le soglie dei tassi di interesse oltre le quali scatta il reato di usura il Tegm viene maggiorato del 25% e si aggiungono poi ulteriori 4 punti percentuali. Le soglie così definite restano valide per tutto il trimestre di riferimento. I periodi di applicazione sono:
- gennaio-marzo
- aprile-giugno
- luglio-settembre
- ottobre-dicembre.
L’usura è disciplinata dalla Legge n. 108/1996, la quale stabilisce la nullità di tutte le clausole che prevedono tassi di interesse usurai e l’obbligo di restituzione di quanto ottenuto illegalmente a capo di chi ha applicato il tasso di interesse usuraio.
Casi tipici in cui si possono registrare dei tassi di interesse usurai sono quelli di un contratto di finanziamento, anche già a rimborso avviato, o di anatocismo, ovvero la maturazione di ulteriori interessi passivi su altri interessi già dovuti. Nel primo caso, il cliente avrà diritto ad ottenere il rimborso di tutti gli interessi fino a quel momento versati. Nel caso dell’anatocismo, se il calcolo di un nuovo interesse su una somma che comprendeva però già altri interessi risulta superare i limiti fissati dalla legge, il cliente avrà diritto a richiedere il rimborso di quanto ha pagato in eccesso rispetto al costo che avrebbe sostenuto se fosse stato applicato il tasso limite.
Il cliente che si accorge che i tassi applicati al prestito che ha ottenuto sono usurai, deve per prima cosa fare un reclamo alla banca che gliel’ha concesso, ma se questa non modifica il tasso di interesse e non gli rimborsa gli interessi che ha fino a quel momento pagato, deve rivolgersi all’Arbitro bancario e finanziario. Nel caso in cui anche quest’ultimo gli neghi il rimborso degli interessi già versati, potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Il cliente può però eseguire queste azioni entro 10 anni dal momento in cui gli è stato concesso il prestito, termine oltre il quale decade per prescrizione il suo diritto ad ottenere il rimborso.
Ultimo aggiornamento 30/10/2019
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