Bonus edilizi: cosa succede se i lavori non vengono conclusi
Quali sono le conseguenze per chi ha scelto di fare dei lavori di ristrutturazione usufruendo dei bonus edilizi in caso di non completamento dei lavori e, in particolare, cosa si rischia nel caso in cui si sia fatto ricorso alla cessione dei crediti?
I bonus edilizi sono una soluzione vantaggiosa in molti casi, ma è bene conoscere la normativa legale per valutare con attenzione i pro e i contro di ogni soluzione. Usufruire del meccanismo di cessione dei crediti, ad esempio, permette di accedere a lavori altrimenti off-limits per chi non ha sufficiente liquidità per coprire i costi degli interventi di ristrutturazione o per chi non ha la possibilità di ricorrere alla detrazione diretta delle spese.
Ma cosa succede se i lavori non vengono conclusi entro i termini stabiliti nel contratto?
Cessione del credito e visto di conformità: cosa sapere
Una delle possibilità a disposizione di chi vuole usufruire dei bonus edilizi è la cosiddetta cessione del credito. Grazie a questo sistema il committente cede a terzi il credito fiscale derivante dai lavori svolti. La cessione può avvenire a favore di una banca o di un intermediario finanziario, della stessa impresa edile che esegue i lavori o di un altro soggetto. Quando viene ceduto il credito il committente riceve la liquidità che serve a pagare i lavori.
Affinché sia possibile sfruttare questo meccanismo è necessario che i lavori relativi all’attività che ha generato il credito d’imposta siano stati conclusi e che siano stati pagati entro i termini previsti dal contratto. Fa eccezione il Superbonus, per il quale è prevista la possibilità di cedere il credito anche con lavori conclusi solo parzialmente. Nello specifico, è necessario che il SAL (Stato di Avanzamento Lavori) a cui si fa riferimento sia almeno del 30% dell’intervento complessivo.
La normativa che regola i bonus edilizi stabilisce, sia per l’Ecobonus sia per il Superbonus, la necessità di presentare il visto di conformità. Si tratta di un documento, elaborato da un commercialista, da un CAF o da un consulente del lavoro, che attesta la corrispondenza tra i dati presenti nella richiesta di cessione del credito e quelli relativi alle operazioni svolte.
Il visto di conformità è richiesto sia se ci si avvale di un bonus edilizio con cessione del credito o sconto in fattura sia se si sceglie di ricorrere alla detrazione fiscale diretta.
Cessione del credito e lavori non conclusi: cosa si rischia?
Nel caso in cui si fosse fatto ricorso alla cessione del credito e il credito fosse stato già utilizzato, in caso di interruzione e non prosecuzione dei lavori l’Erario potrebbe avviare un accertamento fiscale e rivalersi sul cedente e sul primo cessionario. Si configurerebbe infatti il rischio di danno erariale, con un indebito beneficio fiscale dovuto a lavori mai eseguiti.
Il recupero di quanto dovuto all’Erario coinvolge in solido il beneficiario e il primo cessionario, ma non i successivi, a meno che non si dimostri che questi abbiano agito con dolo o colpa grave.
Per evitare l’accertamento le parti potrebbero regolare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso. In questo caso sarebbe necessario pagare l’imposta dovuta sulle spese edili sostenute, a cui andrebbero sommati la sanzione dovuta al pagamento eseguito in ritardo e gli interessi.
Le conseguenze sarebbero meno onerose per chi ha optato per il bonus edilizio con cessione del credito ma non ha ancora utilizzato il credito. In questo caso non si viene a creare un debito con l’Erario e non ci sono conseguenze dal punto di vista fiscale. Se i lavori non vengono completati le parti devono semplicemente trovare un accordo per il saldo della quota dei lavori che è stata conclusa.
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