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IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori)

Documento informativo precontrattuale, anche detto SECCI, obbligatorio dal primo giugno 2011 per effetto delle nuove disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza in adempimento della Direttiva Europea EU 2008/48/Ce, che il finanziatore deve fornire al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile.

L'IEBCC - Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - è un documento realizzato secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia, che prevede che il cliente debba essere informato dal finanziatore prima di essere vincolato da un contratto. Nel documento ci sono tutte le informazioni atte a chiarire le condizioni economiche e le caratteristiche del finanziamento proposto al consumatore.

Il modulo IEBCC presenta al suo interno anche un esempio che servirà al cliente per comprendere le modalità di calcolo del Taeg. Nella seconda pagina del documento informativo sono invece riportati i costi dettagliati.

Il documento prevede una serie standard di informazioni sul finanziamento:

  • il tipo di contratto di credito; 
  • la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o succursale con sede in Italia; in caso di offerta tramite intermediari del credito, vanno indicati anche nome e cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
  • l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
    la durata del contratto di credito;
  • nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
  • il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita;
  • il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati con esempio rappresentativo delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione per il calcolo del TAEG può comportare l'applicazione di un tasso più elevato;
  • l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
  • tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi. Sono altresì indicate le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
  • se necessarie, l'esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;
  • l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste;
  • il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
  • una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
  • le eventuali garanzie richieste;
  • l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;
  • il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;
  • il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata;
  • il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
  • l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

Ultimo aggiornamento 28/10/2019

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