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Credito al consumo: cos'è e come funziona

Il credito al consumo è rappresentato dalle soluzioni finanziarie presenti sul mercato che, grazie ad una dilazione rateale, consentono ai consumatori di soddisfare immediatamente un’esigenza, spostando nel tempo il pagamento di beni, servizi e liquidità.

consulente finanziario e utente
Cos'è il credito al consumo

Il credito al consumo è, per definizione, quell’insieme di strumenti finanziari che consentono all’utente l’acquisto di un bene per una propria esigenza, potendolo pagare nel tempo a rate, secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento. In sostanza il consumatore si obbliga alla restituzione della somma erogata dall’intermediario finanziario, dietro il pagamento di un interesse per l’utilizzo del credito e delle eventuali spese previste per la conclusione del contratto.

Cosa si intende per credito al consumo?

Il credito al consumo rappresenta tutte quelle forme di credito che soddisfano l’acquisto di beni, servizi, o la sola liquidità, dei consumatori. Il contratto di apertura del credito bancario, disciplinato nel Codice civile tra i contratti tipici all’articolo 1842 e seguenti, è sempre stato il riferimento per la regolamentazione della materia relativa ai crediti diversi dal mutuo, concessi dalle banche nei confronti dei loro clienti. Dal 2005, con l’entrata in vigore del Codice del consumo la materia è stata completamente rivista, introducendo la figura del consumatore, e organizzata per tutelare al meglio l’utente, in combinato con quanto previsto nel Testo Unico Bancario o TUB previsto con il Decreto Legislativo 385/1993. Il TUB prevede specificamente che a rientrare nella categoria del credito al consumo siano tutte le tipologie di credito di importo non inferiore a 200 euro o superiore ai 75.000 euro, soggette a valutazione del merito credito da parte degli istituti eroganti.

Quali sono le tipologie di credito al consumo?

Rientrano nel credito al consumo una serie di prodotti finanziari che possiamo raggruppare, per sommi capi, in 5 macrocategorie:

  • Carte di credito: sono degli strumenti di pagamento elettronici con i quali è possibile restituire la somma utilizzata ogni mese o con rate costanti nel tempo;
  • Prestito finalizzato: è il finanziamento che consente di acquistare un bene avvalendosi delle soluzioni proposte direttamente dal venditore convenzionato o dealer;
  • Prestito non finalizzato: sono tutte quelle forme di credito al consumo che prescindono dall’acquisto di un bene o servizi;
  • Prestito personale: consente di ottenere la somma sul conto corrente per poi disporne per qualsiasi esigenza del consumatore o della famiglia;
  • Cessione del quinto: è il credito riservato ai dipendenti o ai pensionati con il pagamento tramite trattenuta diretta sulla busta paga o cedolino pensione.

Chi eroga il credito al consumo?

La concessione di finanziamenti e prestiti è un'attività economica essenziale per la società per cui le figure che possono operare nel mercato sono esclusivamente:

  • le banche: imprese che esercitano la raccolta di risparmio tra il pubblico, l’esercizio del credito ed ogni altra attività finanziaria connessa o strumentale - art. 10 T.U.B. -;
  • gli intermediari finanziari: società finanziarie costituite in forma di Società per Azioni, Accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa, autorizzate ed iscritte in apposito Albo dalla Banca d’Italia che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamento, emissione di moneta elettronica, servizi di pagamento e di investimento – art. 106 T.U.B. -.

Queste figure abilitate a operare nel mercato del credito al consumo in Italia possono anche avvalersi di strutture esterne in convenzione come gli agenti e i mediatori creditizi che, a loro volta, devono necessariamente essere iscritti negli appositi registri gestiti dall’OAM, l’Organismo degli agenti e mediatori sottoposto al controllo della Banca d’Italia con la finalità di regolamentare l’accesso, il controllo e la vigilanza sugli iscritti.

Quali sono le tutele dei consumatori nel credito al consumo?

Abbiamo accennato in precedenza al Codice del Consumo, entrato in vigore nell’ottobre del 2005 con il Decreto Legislativo 206/2005, che ha introdotto nel nostro sistema una nuova serie di garanzie nei confronti dei cittadini, anzitutto introducendo la figura del consumatore o utente, identificato come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, per poi disporre importanti tutele, in combinato con il Testo Unico Bancario. Queste le principali norme e garanzie a tutela del consumatore:

  • Informazioni precontrattuali: prevede l’obbligo di fornire il modello SECCI contenente tutte le informazioni economiche e le garanzie previste per gli utenti.
  • Riconoscimento dei diritti: alla salute, alla sicurezza dei prodotti e servizi, all’informazione adeguata, alla corretta pubblicità, all’esercizio di pratiche commerciali corrette, leali e trasparenti.
  • Irrinunciabilità dei diritti: qualsiasi patto che limiti o escluda i diritti dei consumatori è considerato nullo.
  • Diritto di recesso: previsto per i contrati a distanza ed esercitabile restituendo il bene entro il periodo di 14 giorni, senza costi e senza dover fornire motivazioni.
  • Diritto all’estinzione anticipata: in qualsiasi momento della vita del credito il consumatore può estinguerlo prima della scadenza, restituendo il solo capitale residuo senza costi, se pari o inferiore ai 10.000 euro.
  • Obbligo dell’indicazione dei costi totali: nelle operazioni finanziarie assieme ai parametri della rata, durata, tipo ed entità del tasso di interesse, TAN, TAEG, singole componenti di spesa e importo totale dovuto.
  • Ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza: nel caso si ravvisassero comportamenti commerciali scorretti sleali o contrari ai principi del codice del consumo.
  • Class action: o azione di classe risarcitoria e collettiva dei consumatori che hanno subito un danno, da comportamenti commerciali scorretti, o contrari alle norme sulla concorrenza, o da prodotti difettosi. Adesso i consumatori possono agire in giudizio insieme, evitando singoli ricorsi alla magistratura – art. 140 Codice del consumo -.

Ultimo aggiornamento gennaio 2023