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Come rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario

Pubblicato il 11/12/2019
Come rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario

 

 

Un rimborso negato per una carta clonata, la contestazione di una commissione sul bonifico, un problema su un conto cointestato: quando si vive una situazione di contrasto con una banca o con un intermediario finanziario spesso non si sa che pesci prendere. Soprattutto se la cifra in ballo non è elevata, e quindi può non essere conveniente seguire la strada della giustizia civile. La soluzione è quella di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (Abf), un sistema di risoluzione alternativo delle controversie cui si può accedere con costi bassissimi, senza bisogno di un avvocato, e che ha tempi di decisione inferiori a quelli di un giudice. 

Come presentare ricorso

Prima di presentare ricorso all'Arbitro bancario finanziario, il consumatore o l'impresa cliente devono aver cercato di risolvere la questione direttamente con la banca o l'intermediario interessato, inviandogli un reclamo secondo le procedure previste dallo stesso operatore finanziario. Nel caso in cui la risposta ricevuta non lo soddisfi, una volta che sono trascorsi almeno 30 giorni dalla data del reclamo è possibile rivolgersi all'Abf. In caso contrario il ricorso non sarà accettato. 

Per rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario non è necessario avere un rapporto contrattuale con l'intermediario, basta aver usufruito dei suoi servizi. Il ricorso può essere presentato direttamente online, sul portale interattivo dell'Abf, allegando il materiale a supporto della propria richiesta e seguendo una procedura guidata in cui l'utente è supportato in tutte le fasi. È comunque possibile avvalersi di un rappresentante per la presentazione del ricorso, utilizzando l'esempio di procura che si trova sempre sul portale dell'Abf. Una volta presentato il ricorso, accedendo all'area riservata del portale è possibile interagire con l'Abf e tenere d'occhio lo stato del ricorso. 

È possibile anche presentare il ricorso in modalità cartacea, ma soltanto se il consumatore o l'impresa ricorrente intendano fare ricorso nei confronti di due o più intermediari contemporaneamente o nei confronti di un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi o, ancora, nei confronti di un confidi. In tal caso il modulo può essere inviato assieme alla documentazione alla segreteria tecnica competente o a qualsiasi filiale della Banca d'Italia (in questo secondo caso si può anche presentare a mano se la filiale è aperta al pubblico).

Come funziona l'Abf

L'Abf è stato istituito dalla Banca d'Italia nel 2009 ma decide in maniera autonoma, sebbene l'attività di segreteria tecnica sia svolta dal personale dell'Authority. Si articola in sette collegi sparsi sul territorio nazionale (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), in ciascuno dei quali l'organo decidente è composto da cinque membri, selezionati in modo che vangano rappresentati gli interessi di tutti i soggetti coinvolti: il presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'Italia; il terzo membro è scelto dalle associazioni degli intermediari e il quarto dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre, e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. 

Le decisioni dell'Abf non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se la decisione dà ragione al cliente e l'intermediario non ottempera, viene reso pubblico l'inadempimento. In ogni caso, se la decisione dell'Arbitro non soddisfa il cliente o l'intermediario è possibile rivolgersi al giudice.

A cura di: Gaia Giorgio Fedi

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