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Prestito ipotecario vitalizio: le nuove regole

Pubblicato il 10/11/2015
Prestito ipotecario vitalizio: le nuove regole

Sembra stia per finire il lungo periodo di difficoltà che l’attuazione della legge sul prestito ipotecario vitalizio ha incontrato negli ultimi dieci anni.

In attesa di un regolamento ministeriale da parte del Ministro dello Sviluppo Economico che ne stabilisca le regole per l'offerta, il prestito ipotecario vitalizio è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel 2005 con il decreto legge n.203 al fine di facilitare l'accesso al credito delle famiglie in un momento storico di crescente difficoltà.

Secondo quanto riferito dal sottosegretario del MiSe Pier Paolo Baretta giovedì 29 ottobre in Commissione Finanze della Camera dei deputati, dovremo aspettare ancora la fine dell’anno per il regolamento ministeriale attuativo che contiene benefici e regole previsti dall’ultima legge n.44 del 2 aprile 2015, entrata in vigore il 6 maggio 2015.

L’ultimo decreto legge approvato riscrive la disciplina del prestito vitalizio e ne ridefinisce alcuni aspetti essenziali a favore di un accesso più semplice per gli anziani che ne beneficiano e di una maggiore tutela per i soggetti intermediari finanziatori.
 
Il decreto stabilisce con un elenco dettagliato le regole che i finanziatori devono seguire nel proporre il prestito ipotecario vitalizio e, d’altro canto, le condizioni tassative che fanno diminuire il valore dell’immobile dato in garanzia.

Ricordiamo che il prestito ipotecario vitalizio consente al proprietario di una casa che abbia più di 60 anni di ottenere da un istituto di credito un prestito garantito da ipoteca sulla sua casa, per un valore che può andare dal 18 al 40% dell’immobile.

L’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile durante la concessione del finanziamento non comporta la cessione della proprietà dell’immobile e consente al proprietario di chiudere il contratto quando lo vuole, pagando alla banca la quota di capitale ricevuta: in alternativa, può lasciare ai suoi eredi la gestione del prestito e questi potranno riscattare l’immobile rimborsando il debito insieme agli interessi maturati oppure vendere l’immobile, incassando eventualmente la parte di liquidità eccedente il capitale, gli interessi e i costi del prestito.

A tutela del richiedente, la nuova disposizione di legge stabilisce che il soggetto finanziatore deve sottoporre al soggetto finanziato due prospetti del piano di ammortamento. La polizza assicurativa sull’immobile dato in garanzia potrà inoltre essere stipulata anche presso un istituto differente rispetto a quello del soggetto finanziatore e ancora, il proprietario dell’immobile sottoposto a ipoteca dovrà ricevere ogni anno un prospetto della sua posizione debitoria.

Maggiori tutele sono riservate anche agli istituti, che potranno chiedere il rimborso integrale del prestito concesso in una serie di situazioni che potrebbero sopraggiungere, tra cui il trasferimento di una parte dei diritti reali di garanzia che gravano sull’immobile, o la costituzione degli stessi diritti a favore di terzi. Ma anche in caso di modifiche strutturali all’immobile che ne compromettano il valore o ancora in caso di decesso del soggetto finanziato oppure, se il prestito è cointestato, del coniuge più longevo.

Al MiSe dunque il compito di redigere la versione definitiva del provvedimento attuativo della disposizione di legge e di rispettare i tempi, pena il rischio di cancellare i benefici stabiliti dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

A cura di: Paola Campanelli

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