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TFR - Trattamento di Fine Rapporto

È una somma, accumulata durante gli anni di lavoro, dovuta al lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro subordinato. Il trattamento di fine rapporto, regolato dall'articolo 2120 del Codice civile, è noto pure come liquidazione o buonuscita.

Il Tfr viene corrisposto indipendentemente dai motivi che hanno causato la fine del rapporto di lavoro subordinato. Viene, dunque, erogato quando il dipendente:

  • viene licenziato;
  • si dimette;
  • cessa la propria attività perché l'azienda è fallita;
  • firma la risoluzione consensuale del contratto insieme al datore di lavoro;
  • muore.

Il Trattamento di fine rapporto è stato istituito dalla legge 297/1982 ed ha subito modifiche in materia di previdenza complementare con la legge 252/2005. 

Il Tfr maturato viene considerato una garanzia nel caso di prestito dipendenti.

Il Tfr può essere utilizzato in vari modi a seconda delle esigenze di un lavoratore. Un dipendente può decidere di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda in modo che rappresenti la sua liquidazione al termine del rapporto di lavoro o può anche scegliere di versarlo ad un fondo di previdenza complementare in modo da assicurarsi una pensione integrativa. Quest'ultima opzione farà sì che il lavoratore possa fruire della deducibilità fiscale dei contributi versati. 

Il dipendente può anche scegliere di non accantonare il Tfr ma di ottenerlo ogni mese in busta paga. Quest'opzione, introdotta dalla Legge di Stabilità del 2015, permette al lavoratore di avere uno stipendio più alto. L'anticipo in busta paga non può superare del 70% la quota di Tfr mensile. Si tratta di una scelta non molto conveniente perché aumenta il livello di tassazione. Il Tfr, percepito al termine del rapporto di lavoro, non viene cumulato invece con il reddito ed è soggetto a tassazione separata.

Solo per alcuni casi, stabiliti dalla legge 297/82, il dipendente può chiedere un anticipo del Tfr ma l'acconto non dovrà essere superiore al 70% del Tfr maturato. Le motivazioni specifiche per richiedere un anticipo del Tfr sono:

  • acquisto o costruzione della prima casa per sé e per i figli;
  • congedo facoltativo di maternità;
  • spese mediche straordinarie e necessarie.

Come si calcola

Il trattamento di fine rapporto si calcola in base a due elementi: lo stipendio del dipendente e la durata dell'impiego. Per il calcolo del Tfr bisogna dividere, infatti, per 13,5 un importo equivalente - e mai superiore - alla retribuzione annua lorda del lavoratore. Maggiori saranno gli anni di servizio e maggiore sarà l'importo del Tfr. Il Tfr netto va calcolato, sottraendo dal Tfr lordo il contributo Inps pari allo 0,5%. Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni, i quali vengono conteggiati a partire dal giorno in cui cessa il rapporto di lavoro.

Se c'è insolvenza da parte della ditta, il Tfr può essere anche recuperato mediante il fondo di garanzia Inps.

Ultimo aggiornamento 11/11/2019

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