Altri marchi del Gruppo:
MutuiOnline.it
FondiOnline.it
Segugio.it
Logo PrestitiOnline
Chiama gratis 800 97 97 90 Chiama gratis 800 97 97 90

Protesto

Il protesto è un atto pubblico con il quale si attesta in maniera formale l'avvenuta presentazione di un assegno o di una cambiale al debitore, e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. 

Nell'ordinamento italiano il protesto è disciplinato dal Regio decreto n. 1669/1933 (artt. 51-73) per la cambiale e dal Regio decreto n. 1736/1933 (artt. 45-65) per l'assegno, mentre la pubblicità del protesto a cura della Camera di Commercio è disciplinata dalla legge n. 235/2000. 

I soggetti abilitati a redigere il protesto sono l'ufficiale giudiziario competente per territorio, il notaio e il segretario comunale nei comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario. Questi soggetti sono detti levatori e, una volta che ricevono il titolo da parte del creditore, devono recarsi in sua vece al domicilio del debitore per ottenerne il pagamento: in caso di rifiuto, il levatore dovrà procedere alla levata del protesto. Il creditore può rivolgersi ai soggetti levatori soltanto dopo che sia scaduto il termine per la presentazione del titolo. 

L'azione di protesto viene trasmessa alla Camera di Commercio competente per territorio che provvede, entro dieci giorni dalla trasmissione dell'elenco, all'inserimento dei nominativi dei protestati nel registro informatico dei protesti. L'iscrizione nel suddetto registro rende pubblico l'atto di protesto e ha lo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il soggetto protestato. 

Il protesto fa decorrere gli effetti civili dell'inadempimento (interessi di mora, pignoramento, ecc.), ed è un titolo esecutivo che il creditore può usare per procedere nei confronti del debitore e per poter esercitare l'azione di regresso nei confronti di tutti gli obbligati (ovvero di coloro che hanno fatto girare l'assegno mediante girata, nonché nei confronti dei soggetti che hanno garantito il pagamento dell'assegno).  

L'iscrizione del protestato nel registro dura cinque anni, a meno della riabilitazione dello stesso, che viene concessa dal presidente del tribunale su istanza del protestato se sono verificate determinate condizioni: il protestato deve dimostrare che sia avvenuto il pagamento del titolo protestato, deve essere trascorso almeno un anno dalla redazione del protesto e il protestato non deve aver subito altri protesti nell'ultimo anno solare. 

Ultimo aggiornamento 28/10/2019

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 4 su 5 (basata su 1 voto)

Termini correlati