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Prestiti: cosa valutano le finanziarie

Pubblicato il 20/05/2015
Prestiti: cosa valutano le finanziarie

Al momento della richiesta di un prestito, scatta l’ora X. Ovvero il momento in cui occorre aspettare il verdetto della finanziaria o dell’istituto di credito circa la possibilità o meno di accedere al finanziamento.

Ogni richiesta di prestito è infatti seguita da un iter di valutazione preciso che si attiene da una parte a criteri stabiliti dall’ente erogatore, dall’altra alle direttive stabilite dalla Banca d’Italia. L’insieme delle caratteristiche del richiedente definiscono il suo profilo di rischio ed il merito creditizio.

A livello europeo, la materia inerente i contratti di credito al consumatore è disciplinata dall’art. 8 della Direttiva 2008/48/CE: secondo la normativa è facoltà del creditore valutare il merito creditizio del consumatore sulla base dei dati raccolti. La direttiva si esprime (art.9) anche sui crediti transfrontalieri, affermando che i creditori di ogni Stato membro devono poter accedere alle banche dati utilizzate nel territorio degli altri Stati. 

In Italia, la direttiva è stata recepita dal Decreto legislativo 141/2010, operativo  dal 1 giugno 2011: un focus particolare è stato posto sulle tutele del consumatore che ha il diritto, secondo quanto stabilito dal legislatore, di conoscere le motivazioni del rifiuto di un prestito conseguentemente alle risultanze delle banche dati.

Va sottolineato che la legge non impone l’obbligo tassativo di consultazione delle banche dati, però, laddove si ricorra alla consultazione, la finanziaria deve comunicare al richiedente le risultanze disponibili.

Normalmente i parametri che entrano nella formulazione dell’analisi sono: età, posizione lavorativa e affidabilità. La finanziaria verifica innanzitutto la regolarità dei documenti anagrafici: carta identità, patente o passaporto in corso di validità per i cittadini italiani, permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari.

Per i cittadini comunitari occorre l’attestato di regolarità di soggiorno se l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza è avvenuta prima dell’11 Aprile 2007; diversamente, occorre l’attestazione di iscrizione anagrafica presso il comune di residenza. La fascia di età ammissibile per la richiesta di un prestito personale è abbastanza ampia e va dai 18 ai 75 anni.

La situazione lavorativa rappresenta una variabile più restrittiva dal momento che, di norma, vengono considerati più affidabili i richiedenti che possono vantare una posizione a tempo indeterminato. In qualsiasi caso occorre esibire la documentazione che attesti la tipologia di contratto in essere: per i lavoratori dipendenti busta paga, per i pensionati cedolino della pensione o il Cud, per i liberi professionisti l’ultimo modello Unico completo con ricevuta di presentazione e Modulo F24 con ricevute di pagamento.

Vengono inoltre richieste solitamente le ultime utenze del telefono, gas e luce, anche se l’abitazione è intestata ad altra persona. 

A questo punto parte la fase istruttoria, in cui la finanziaria assegna un punteggio di affidabilità alle informazioni raccolte, incrociando i dati comunicati dal clienti con quelle presenti nelle Centrali Rischi pubbliche, solitamente della Banca d’Italia e della SIA (Società Interbancaria per l’Automazione) e private, come ad esempio Crif.

A questo punteggio si aggiunge la valutazione legata alla credit policy, in cui uno dei driver fondamentali è il rapporto rata-reddito, che normalmente non deve superare 1/3 del reddito mensile netto del richiedente, chiaramente depurato da altri vincoli finanziari in essere.

Banca d’Italia ha inoltre specificato che la valutazione del merito creditizio deve essere applicata non solo al credito personale (prestiti personali, leasing, carte di credito) e immobiliare (mutui), ma anche alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che solitamente vengono considerate meno rischiose dato l’obbligo di trattenuta delle rate sulla busta paga e sul cedolino.

A cura di: Alessia De Falco

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