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Sospensione prestiti: sì alla nuova moratoria

Pubblicato il 08/06/2015

Aggiornato il 30/07/2015

Sospensione prestiti: sì alla nuova moratoria

Arrivano le nuove regole sulla sospensione delle rate di un prestito al verificarsi di determinate condizioni. Con un comunicato ufficiale, l’Associazione Bancaria Italiana ha siglato l’accordo raggiunto con le principali associazioni dei consumatori e imprese, dando attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità e definendo condizioni, requisiti e modalità per accedere alla nuova moratoria sul credito.

Si tratta in realtà di due moratorie, una rivolta alle piccole imprese, l’altra a favore di persone fisiche e famiglie in difficoltà.

Quest’ultima riguarda specificamente due tipi di finanziamenti: i mutui garantiti da ipoteche e destinati ad abitazione principale e il credito al consumo con una durata superiore ai 24 mesi.

L’accordo stabilisce anche quali sono i casi in cui non è possibile applicare la nuova disciplina: i finanziamenti con ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni, quelli che hanno già usufruito delle misure di sospensione per un periodo di 12 mesi, i finanziamenti coperti da assicurazione per rischio di insolvenza, quelli ottenuti con la formula cessione del quinto e infine i finanziamenti stipulati con carta di credito revolving.

Il nuovo accordo permette di sospende la rata del finanziamento per un periodo massimo di 12 mensilità e soltanto per la parte relativa alla quota capitale, mentre la quota relativa agli interessi dovrà continuare a essere corrisposta. Per contro, nel periodo della sospensione non verranno applicati interessi di mora e commissioni.

Le quote non pagate per il periodo della moratoria saranno contabilizzate al termine del finanziamento e allungheranno il suo periodo della sua durata.

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino al dicembre 2017. È consentito chiedere una nuova moratoria se in passato se ne sono ottenute altre, ma a condizione che siano trascorsi almeno due anni e che la precedente sospensione non superasse i 12 mesi.

Una volta effettuata la richiesta alla banca o alla società di finanziamento, la sospensione sarà attiva entro 30 giorni. Il soggetto erogatore dovrà garantire massima trasparenza e dare comunicazione delle modalità di accesso alla sospensione.

Per usufruire della sospensione delle rate occorre che si siano verificati determinati eventi: la perdita o la sospensione del lavoro, salvo che questa non sia dovuta a giusta causa o alle dimissioni volontarie del soggetto intestatario del finanziamento, il decesso o l’insorgere di una non autosufficienza da parte di colui che è principale portatore di reddito alla famiglia.

La moratoria per i privati e le famiglie si inserisce in un più ampio Accordo per il Credito 2015, destinato a prevedere altre importanti misure finalizzate alla ripresa economica, come lo smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione.

La stessa moratoria è stata accolta con entusiasmo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il quale il provvedimento presenta caratteristiche complementari rispetto a strumenti come il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole Medie Imprese e il Fondo di Solidarietà per l’acquisto della prima casa, voluti dal Governo come supporto al credito di privati e imprese.

A cura di: Paola Campanelli

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